Sentenza n. 608/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro Sez. Lavoro n. 338/2024 del 21.05.2024, confermativa della Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 552/2022 pubblicata il 25.05.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, confermativa della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, quanto al pagamento del risarcimento e degli interessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inesatta esecuzione della sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto il risarcimento del danno per il mancato svolgimento dell’attività lavorativa di insegnante a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2020 e per la mancata fruizione della carta del docente negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, per complessivi euro 94.603,35 oltre interessi legali e spese di lite. L’amministrazione aveva pagato integralmente le spese legali e accreditato la sorte capitale, oltre euro 8.322,50 per interessi legali. La ricorrente ha contestato il calcolo degli interessi, sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la maturazione del credito, individuata nel 1° settembre 2015, anziché con la pubblicazione della sentenza di primo grado del 25 maggio 2022; ha inoltre contestato il computo su base annuale anziché mensile e la mancata liquidazione degli interessi maturati tra il decreto di liquidazione del 16 aprile 2025 e l’effettivo pagamento del 2 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente e correttamente eseguito il giudicato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il risarcimento del danno costituisce obbligazione di valore: la rivalutazione e la liquidazione degli effetti della mora devono essere effettuate secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza civile, mentre sull’importo definitivamente liquidato decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della decisione che riconosce il credito. Tali criteri sono stati ritenuti applicabili anche al danno da mancata immissione in ruolo. Nel caso concreto, il calcolo amministrativo degli interessi aveva assunto come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza e come dies ad quem l’8 aprile 2025; il decreto di liquidazione era stato adottato il 16 aprile 2025 e il pagamento eseguito il 2 maggio 2025. Il TAR ha considerato corrette le modalità di computo e fisiologici i tempi tecnici intercorsi tra liquidazione e pagamento, escludendo quindi ulteriori somme dovute. Le spese sono state compensate, in ragione dei tempi fisiologici dell’adempimento e della necessità per l’amministrazione di integrare la provvista finanziaria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza al giudicato; il TAR ha verificato se l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione fosse conforme al contenuto della sentenza da eseguire.
art. 94 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto dell’importo dovuto e delle spese di lite determina la cessazione della materia del contendere quando l’adempimento risulti integralmente conforme al giudicato.
- Per il risarcimento del danno, qualificabile come obbligazione di valore, la liquidazione degli effetti del ritardato adempimento deve rispettare i criteri della rivalutazione del credito e della determinazione equitativa degli interessi sul capitale progressivamente rivalutato.
- Quando il giudicato riconosce un credito risarcitorio, il calcolo degli interessi legali può assumere come decorrenza la data di pubblicazione della sentenza che liquida o riconosce il credito, secondo i criteri applicabili alle obbligazioni di valore trasformate, con la liquidazione giudiziale, in obbligazioni pecuniarie.
- Il tempo intercorrente tra l’adozione del decreto di liquidazione e l’effettivo pagamento non impone necessariamente il riconoscimento di ulteriori interessi, ove risulti dovuto a tempi tecnici fisiologici dell’adempimento e il pagamento sia stato eseguito senza ritardo oggettivamente significativo.
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