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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15923/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una banca aveva concesso due mutui a due coniugi per complessivi euro 5,6 milioni, garantiti da ipoteche su un ampio complesso immobiliare. Poiché il debito era stato rimborsato solo in minima parte, la banca aveva iniziato l’esecuzione forzata sul bene ipotecato e, nelle more, i due coniugi avevano istituito un trust, dotandolo di ulteriori immobili di loro proprietà. La creditrice, poi divenuta cessionaria del credito, aveva quindi agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci gli atti di dotazione del trust, assumendo che tali atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova della scientia damni; in appello era stata invece accolta sulla base di una serie di indizi (mora dei debitori, invendibilità del bene pignorato, crisi finanziaria, trasferimento di tutto il patrimonio immobiliare nel trust). I ricorrenti in cassazione hanno dedotto, da un lato, che il figlio beneficiario del trust non sarebbe stato legittimato passivo né litisconsorte necessario e che la relativa questione sarebbe rilevabile d’ufficio; dall’altro, hanno censurato la ritenuta prova della scientia damni, sostenendo che i debitori potevano confidare nella capienza del bene pignorato, che l’asta deserta non era provata, che l’onere della prova gravava sul creditore e che la crisi finanziaria non poteva essere considerata fatto notorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il beneficiario del trust aveva partecipato al giudizio di merito senza mai contestare la propria legittimazione, tenendo una condotta incompatibile con la volontà di negarla; ha inoltre osservato che il creditore che agisca in revocatoria può convenire anche soggetti diversi da debitore e terzo, se vi abbia interesse ex art. 100 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; è stata anche esclusa la decisività delle contestazioni relative all’asta deserta, poiché la ratio della decisione di merito si fondava sul fatto che, dopo anni di esecuzione, l’immobile era ancora invenduto; infine, il riferimento alla crisi finanziaria come fatto notorio è stato reputato comunque corretto e, in ogni caso, non decisivo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    è la norma posta a fondamento dell’azione revocatoria esperita dal creditore per ottenere l’inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli.

  • art. 100 c.p.c.

    consente di convenire in giudizio anche soggetti diversi da debitore e terzo, purché il creditore vi abbia interesse per rendere loro opponibile la sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte richiama la nozione di fatto notorio e afferma che una crisi economico-finanziaria generalizzata può rientrarvi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale richiamato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei suoi contenuti effettivi.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    norma richiamata per porre le spese del giudizio di legittimità a carico dei soccombenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l’apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito.
  • La contestazione della legittimazione passiva o della titolarità del rapporto non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando la parte abbia partecipato al giudizio di merito difendendosi nel merito senza sollevare la relativa eccezione.
  • Nell’azione revocatoria il creditore può convenire anche soggetti diversi dal debitore e dal terzo, ove ciò sia funzionale a rendere loro opponibile la decisione e sussista un interesse concreto ex art. 100 c.p.c.
  • La scientia damni del debitore può essere desunta dal giudice di merito da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, e tale valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.
  • Una situazione di crisi economico-finanziaria generalizzata può essere qualificata come fatto notorio ai fini dell’art. 115 c.p.c.; in ogni caso, l’eventuale erroneo richiamo al notorio non determina cassazione se la decisione è sorretta da ulteriori rationes autonome.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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