Sentenza n. 3194/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1000/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/08/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario recante condanna al pagamento di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto, per l’anno scolastico 2024/2025, il diritto alla somma di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica del docente. Ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il titolo esecutivo era stato notificato tramite PEC a indirizzi riferibili ad articolazioni dell’amministrazione e a un indirizzo indicato in un comunicato ministeriale, ma non all’indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. Il ricorrente sosteneva quindi, implicitamente, la validità della notificazione effettuata e la possibilità di procedere immediatamente con l’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l’ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all’esecuzione forzata e consente all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento contabile per il pagamento spontaneo. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell’amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi. In base all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, l’indirizzo tratto dal Registro IPA può essere utilizzato solo quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di un indirizzo PEC nel Registro delle PP.AA., deve essere utilizzato quello primario. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, le notifiche effettuate presso altri indirizzi non erano idonee a far decorrere il termine dilatorio. Non era equipollente neppure la notifica presso l’Avvocatura dello Stato, valida per gli effetti processuali ma non per quelli sostanziali richiesti dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il comunicato ministeriale sugli indirizzi da utilizzare per le notificazioni è stato qualificato come mero atto organizzativo, privo di efficacia normativa e non idoneo a sostituire il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA. Le spese sono state compensate, in considerazione della costituzione dell’amministrazione mediante difesa di mero stile.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto l’azione è stata proposta per l’esecuzione di una condanna pecuniaria del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all’azione di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La notificazione deve essere effettuata presso la sede legale dell’amministrazione debitrice; in mancanza, il termine non decorre e l’azione è inammissibile.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Per notificare atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni occorre utilizzare il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi secondo l’ordine e le condizioni previste dalla disposizione. L’indirizzo del Registro IPA è utilizzabile soltanto in via residuale, quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; se esiste un indirizzo PEC primario nel Registro delle PP.AA., deve essere utilizzato quest’ultimo.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni ai fini delle notificazioni.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La norma non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia alle condizioni dell’art. 16-ter, comma 1-ter, sicché l’indirizzo IPA resta utilizzabile solo in assenza di un indirizzo dell’amministrazione nel Registro delle PP.AA.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, anche quando il pagamento debba avvenire mediante moneta elettronica.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso il domicilio digitale della sede legale dell’amministrazione debitrice individuato nei pubblici elenchi secondo la disciplina dell’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012.
- L’indirizzo dell’amministrazione risultante dal Registro IPA è utilizzabile per la notificazione di atti giudiziari soltanto in via residuale, quando per la medesima amministrazione non risulti un indirizzo nel Registro delle PP.AA.; se nel Registro delle PP.AA. è indicato un domicilio digitale primario, la notificazione deve essere effettuata a tale indirizzo.
- La notificazione del titolo esecutivo presso l’Avvocatura dello Stato, pur potendo essere valida per gli effetti processuali, non sostituisce la notificazione presso la sede legale dell’amministrazione necessaria a far decorrere il termine dilatorio per l’adempimento spontaneo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Un comunicato o atto organizzativo dell’amministrazione che indichi indirizzi PEC per finalità di gestione o accelerazione delle pratiche non può derogare alle regole normative di individuazione del domicilio digitale utilizzabile per la notificazione degli atti giudiziari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →