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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia che aveva ritenuto legittimo l'accertamento relativo all'anno 2001 ai fini IRPEG, IVA e IRAP. L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi per lire 230.100.000, indicati come restituzione ai soci di un finanziamento infruttifero, ritenendo l'operazione antieconomica rispetto alla presenza di mutui onerosi e agli utili dichiarati, nonché ulteriori lire 50.100.000, qualificati dalla società come nuovo finanziamento o somma destinata alla liquidazione di un socio. La ricorrente ha denunciato, con quattro motivi, omessa o insufficiente motivazione della sentenza sulla valutazione dell'antieconomicità, degli elementi probatori prodotti e della documentazione relativa al secondo importo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, secondo cui l'operazione di restituzione ai soci era anomala e antieconomica, poiché la società aveva preferito restituire un finanziamento infruttifero in misura rilevante rispetto agli utili dichiarati, invece di ridurre mutui onerosi di durata pluriennale. Tale antieconomicità costituiva una presunzione semplice idonea a trasferire sulla contribuente l'onere di dimostrare la regolarità e la razionalità economica dell'operazione; le giustificazioni addotte non sono state ritenute sufficienti o adeguatamente documentate. Il motivo relativo alle lire 50.100.000 è stato dichiarato inammissibile, anche perché la società non aveva censurato una concorrente ragione della decisione, consistente nella tardività dell'allegazione e nella mancata indicazione di tempo e luogo della produzione dell'assegno. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Accertamento analitico-induttivo

    Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito sulla base di presunzioni semplici desunte da elementi gravi, precisi e concordanti, anche quando emergano operazioni economicamente irragionevoli.

  • Artt. 2727 e 2729 cod. civ.

    Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti e possedere i caratteri di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, l'antieconomicità dell'operazione è stata ritenuta idonea a fondare la presunzione e a spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis applicabile

    Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo

    La censura motivazionale non può risolversi nella frammentaria rivalutazione dei singoli indizi quando la motivazione della sentenza, considerata nel suo complesso, risulti coerente e sufficiente.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, un'operazione apparentemente antieconomica può costituire una presunzione semplice di occultamento di ricavi o di irregolarità contabile, soprattutto quando contrasti con la normale logica dell'imprenditore e con la situazione economica risultante dal bilancio.
  • Quando l'Amministrazione fornisce un quadro indiziario grave, preciso e concordante, spetta al contribuente dimostrare con documentazione tempestiva, specifica e verificabile le ragioni economiche dell'operazione.
  • La restituzione di finanziamenti infruttiferi ai soci, effettuata mentre rimangono in essere mutui onerosi e in presenza di utili modesti, può essere considerata economicamente anomala; non è sufficiente affermare che si tratta di un'operazione meramente patrimoniale.
  • Le giustificazioni basate su eventi futuri, come una successiva vendita immobiliare o un successivo accollo del mutuo, sono utili solo se viene dimostrato che tali eventi erano già ragionevolmente prevedibili o programmati nell'anno oggetto di accertamento.
  • La documentazione probatoria deve essere indicata nel ricorso per cassazione con precisione, specificando quando e dove sia stata prodotta nel giudizio di merito; inoltre, devono essere contestate tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.

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