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Sentenza

Sentenza n. 3572/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6437/2025, depositata e resa pubblica il 23.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 24343/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.01.2026

Giustizia amministrativa202600755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 2 ottobre 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, tramite la carta elettronica del docente, per un anno scolastico. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto dal titolo per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato commissario ad acta, senza compenso, un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha respinto soltanto la domanda di astreinte, ritenendola non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere dall'amministrazione l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le regole processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato considerato decorso anche ai fini dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente tramite la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'obbligo di esecuzione e fissare un termine perentorio per l'adempimento.
  • Se il termine previsto dal titolo giudiziale per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di prestazione fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attribuzione dei compiti necessari all'integrale esecuzione del titolo, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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