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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02277/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato dinanzi ai giudici tributari avvisi di accertamento ICI 2011 e IMU 2012 relativi a terreni posseduti nel territorio comunale e utilizzati per attività estrattiva in forza di una convenzione con il Comune. L'Ufficio comunale contestava l'omessa presentazione della dichiarazione ICI/IMU e l'omesso integrale versamento dell'imposta dovuta sulle aree. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente alle sanzioni; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello della società e accolto quello del Comune. In Cassazione la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma le parti hanno successivamente depositato un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'istanza congiunta delle parti, fondata su un accordo transattivo che aveva definito la controversia, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, ritenendo l'esito della controversia idoneo a giustificare la compensazione. Ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo, rilevando che la causa di inammissibilità del ricorso era sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta a seguito della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un'istanza congiunta che attesta l'avvenuta definizione transattiva della controversia, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione transattiva della lite può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se la ragione dell'arresto del processo o dell'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta rispetto alla proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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