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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40943/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, per effetto dell’art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 24/03/2025 con cui è stata applicata la pena all’imputata. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione deducendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, un vizio relativo alla erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che il motivo era formulato solo in termini di mera apparenza, senza indicare gli elementi ricavabili dall’imputazione o quelli attestati dal provvedimento impugnato che rendessero immediatamente evidente l’asserita erronea veste giuridica delle condotte. Non risultano dal testo altri motivi di ricorso o la specifica fattispecie sostanziale contestata.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ...; all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.

    La Corte afferma che l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando il motivo sia solo apparente e non consenta di apprezzare l’erronea qualificazione giuridica dedotta.

  • art. 616 c.p.p.

    fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice

    Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza applicativa della pena quando la censura sulla qualificazione giuridica del fatto sia solo assertiva o apparente e non indichi, in modo specifico, gli elementi dell’imputazione o del provvedimento impugnato che rendano immediatamente percepibile l’errore dedotto.
  • La deduzione dell’erronea qualificazione del fatto richiede una critica puntuale e autosufficiente, non essendo sufficiente una prospettazione generica o meramente nominalistica del vizio.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancanza di specificità del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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