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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1243/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di L.P., dopo giudizio abbreviato, per i reati di tortura aggravata e lesioni personali aggravate commesse in concorso con altri agenti penitenziari in danno del detenuto C.A. il 30/09/2017. I motivi di cassazione denunciavano, tra l'altro: omessa o insufficiente motivazione e travisamento della prova con riguardo a dichiarazioni di testi e alle immagini di videosorveglianza; mancata considerazione dei precedenti e del comportamento della persona offesa; errata applicazione della fattispecie di tortura (sostanzialmente per la sua brevità e gravità), mancato assorbimento delle lesioni nel reato di tortura, mancata concessione di attenuanti (art.114 c.p. e provocazione), errori nel giudizio di bilanciamento e violazione del principio ne bis in idem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o lo ha rigettato in quanto i motivi erano aspecifici o manifestamente infondati. Il Collegio ha ritenuto corretta e sufficiente la valutazione dei giudici di merito sulla ricostruzione fattuale: L.P. è risultato partecipante allaggressione (anche se in una fase successiva rispetto al principale aggressore), le immagini di videosorveglianza e le risultanze mediche confermano il racconto della vittima, e le censure riguardanti la configurabilità del reato di tortura e lincidenza delle lesioni sono state respinte in ragione dellinterpretazione costituzionalmente e sistematicamente corretta dellart. 613-bis c.p. Inoltre la Corte ha richiamato i rigorosi criteri richiesti per la censura per travisamento della prova in Cassazione e ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato la decisività degli atti processuali invocati. Conseguenza: conferma della condanna e dei profili di responsabilità già stabiliti in primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 613-bis cod. pen.

    La norma sul delitto di tortura può essere integrata sia da più condotte reiterate sia da pluralità di condotte violente avvenute nello stesso contesto cronologico; il quarto comma, che aggraverebbe la fattispecie se dalle condotte derivino lesioni, deve essere interpretato come aggravamento per lesioni non volute e non come assorbimento del delitto autonomo di lesioni nel reato di tortura

  • art. 114 cod. pen.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede valutazioni specifiche e non può essere automaticamente esteso quando la partecipazione dellimputato alla condotta sia comunque significativa; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito sul contributo di L.P.

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti va motivato rispetto alla fattispecie più grave; la Corte ha ritenuto corretta la modalità di bilanciamento adottata dai giudici di merito e abbia potuto fare riferimento alla circostanza aggravante ritenuta prevalente

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la valutazione dosimetrica è unitaria e può tener conto dello stesso fatto sotto profili diversi senza violare il ne bis in idem; la Corte ha confermato che usare lo stesso dato per distinguere scopi diversi nella determinazione della pena è ammissibile

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificità dei motivi in cassazione rispetto allimpugnazione per violazione di legge e travisamento; la Corte ha richiamato i criteri formali che delimitano lesame cassazionista

  • art. 586 cod. pen.

    Norma sulle lesioni: richiamata nella discussione sulla relazione tra lesioni e tortura e sulla rilevanza dellevento lesivo rispetto al dolo degli agenti

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. in l. 18/12/2020, n.176

    Richiamo procedurale relativo alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

Massime di principio

  • In Cassazione le censure per travisamento della prova devono essere specifiche: indicare latt o processuale, il contenuto probatorio incompatibile, fornire prova della verità dellargomentazione e spiegare perché il dato inficia decisivamente la motivazione
  • La fattispecie di tortura (art. 613-bis) può essere integrata anche da una pluralità di condotte violente nello stesso episodio cronologico; la brevità temporale non esclude automaticamente la tortura se le modalità costituiscono un trattamento inumano o degradante
  • Le lesioni conseguenti a condotte rientranti nel delitto di tortura possono concorrere con questultimo e, nella configurazione normativa, il quarto comma che aggraverebbe per lesioni non volute non comporta lassegnazione automatica delle lesioni come elemento assorbente della tortura
  • Le immagini video e prove parziali possono essere valutate come elemento di conforto della ricostruzione complessiva; la loro incompletezza non le rende inutilizzabili se integrate da altri riscontri oggettivi
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare attendibilità delle dichiarazioni e nel bilanciamento delle circostanze; la Cassazione sindaca soprattutto profili di legittimità e specificità motivazionale, non rifà le valutazioni di merito
  • Il medesimo fatto può essere preso in considerazione sotto diversi profili ai fini della determinazione della pena senza integrare il divieto di ne bis in idem, purché la Corte motivi la diversa funzione valutativa
  • Per ottenere attenuanti o il riconoscimento di provocazione è necessario che la difesa dimostri in modo puntuale le condizioni soggettive e oggettive che giustifichino tali istituti, non bastano deduzioni generiche
  • Le censure procedurali e probatorie prive di specificità vengono normalmente dichiarate inammissibili: in appello e in cassazione occorre dettagliare il nesso logico tra prova omessa e decisività dellaccertamento

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