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Sentenza

Sentenza n. 888/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1784/2025 emessa dal Tribunale Lavoro di Catania, depositata il 22/4/2025, notificata all’Amministrazione scolastica ai fini esecutivi il 9/5/2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Catania che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro di Catania, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 9 maggio 2025. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha comprovato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché riferito a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, categoria espressamente ricompresa nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e degli adempimenti previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, inclusa la notificazione del titolo all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’obbligo del Ministero di eseguire la sentenza, rilevando il perdurante inadempimento e l’assenza di prova del pagamento. In applicazione dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; pertanto, non essendo stata provata l’esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare attuazione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricandolo di procedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal provvedimento.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve quindi provare l’avvenuto adempimento se intende opporlo.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    È richiamato dal titolo giudiziale per la corresponsione degli accessori sulla somma dovuta.

  • art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato quale disposizione che estende il regime degli accessori previsto dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati i presupposti processuali e gli adempimenti previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, il giudice può accertare il perdurante obbligo di esecuzione in applicazione dell’art. 2697 c.c.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva alla scadenza del termine, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
  • Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione non impedisce il giudizio di ottemperanza quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e il termine sia decorso.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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