Sentenza n. 4324/2026 - Roma, Sezione 1T
per la piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto al pagamento delle spese di lite, della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione, limitatamente al pagamento delle spese di lite in suo favore quale difensore antistatario, della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/2024. Tale sentenza aveva condannato l'Amministrazione al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare e al pagamento, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, di euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA. Il ricorrente lamentava la perdurante inottemperanza del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma all'obbligo di pagamento. Nel corso del giudizio l'Amministrazione si è costituita e ha disposto il pagamento; il ricorrente ha quindi dichiarato intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti poiché la sentenza del Tribunale di Roma era stata pienamente eseguita quanto al pagamento delle spese di lite e il debito era stato estinto dall'Amministrazione il 12 novembre 2025. In applicazione del principio della soccombenza, ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
Il TAR lo applica per dichiarare cessata la materia del contendere dopo l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 281-decies c.p.c.
La norma è richiamata esclusivamente quale base processuale del giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di ottemperanza; non viene interpretata dal TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione sopravvenuta del comando contenuto nella sentenza azionata, anche limitatamente alla parte oggetto della domanda, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non esclude la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza, valutato in relazione alla condotta dell'amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
Come è indicizzato
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