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Sentenza

Sentenza n. 4324/2026 - Roma, Sezione 1T

per la piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/24.

Giustizia amministrativa202508870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto al pagamento delle spese di lite, della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione, limitatamente al pagamento delle spese di lite in suo favore quale difensore antistatario, della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/2024. Tale sentenza aveva condannato l'Amministrazione al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare e al pagamento, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, di euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA. Il ricorrente lamentava la perdurante inottemperanza del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma all'obbligo di pagamento. Nel corso del giudizio l'Amministrazione si è costituita e ha disposto il pagamento; il ricorrente ha quindi dichiarato intervenuta la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti poiché la sentenza del Tribunale di Roma era stata pienamente eseguita quanto al pagamento delle spese di lite e il debito era stato estinto dall'Amministrazione il 12 novembre 2025. In applicazione del principio della soccombenza, ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.

    Il TAR lo applica per dichiarare cessata la materia del contendere dopo l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 281-decies c.p.c.

    La norma è richiamata esclusivamente quale base processuale del giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di ottemperanza; non viene interpretata dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione sopravvenuta del comando contenuto nella sentenza azionata, anche limitatamente alla parte oggetto della domanda, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non esclude la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza, valutato in relazione alla condotta dell'amministrazione che ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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