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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41882/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sulla valutazione della prova e sul travisamento dei fatti con richiesta di riconsiderare la consistenza probatoria circa la modifica della carabina ad aria compressa e la responsabilita della manomissione; (2) censura sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), per motivazione apodittica del diniego e mancata valutazione degli indici di gravitað oggettiva e della personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per essere essenzialmente un riesame del merito (valutazione delle prove) e non avere confutato l'argomento decisivo della corte territoriale. Il secondo motivo invece è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p., limitandosi a un richiamo generico al "grado di offensività" senza esplicitare gli indici rilevanti (grado di superamento del limite di potenza, personalità dell'imputato, altri profili di cui all'art. 133 c.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sul rifiuto del beneficio previsto dall'art. 131-bis e la Corte d'appello di Catanzaro è stata rimessa in grado per riesaminare, in motivazione adeguata e libera nel risultato, la questione dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato indicato a causa della prescrizione; citata come reato a carico dell'imputato per la parte prescritta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla riconoscibilità della particolare tenuità del fatto con conseguente causa di non punibilità. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il diniego del beneficio da parte della Corte d'appello non fosse adeguatamente motivato e ha disposto la rinnovazione del giudizio su tale profilo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare gravitaà del reato e colpevolezza; richiamato quale parametro per valutare gli indici (personalità, offensività, ecc.) utili a decidere sull'applicazione dell'art. 131-bis.

  • art. 606, comma lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi motivazionali; impiegati per formulare le censure presentate, e valutati dalla Corte di Cassazione che ha distinto fra motivo inammissibile (riesame del fatto) e motivo fondato (insufficienza della motivazione sul 131-bis).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove testimoniali e sulle modalità di formazione della prova; richiamata tra le disposizioni processuali invocate in relazione alla valutazione della prova, senza che la Cassazione abbia ritenuto possibile riesaminarne il merito.

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale relativa alla decisione d'appello; citata fra le norme di riferimento per le censure di motivazione e valutazione degli elementi di prova.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità motivazionali della sentenza; richiamata fra le norme processuali impugnate per presunta difettosità motivazionale.

  • art. 546, comma 3 lett. e) cod. proc. pen.

    Previsione relativa ai motivi di appello per cassazione; citata in relazione alle censure dedotte.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sul provvedimento motivato; richiamata quale principio generale di obbligo motivazionale nei provvedimenti giudiziari.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a un riesame libero delle prove: i motivi che ripropongono una diversa valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili se consistono in mero dissenso; bisogna invece dimostrare vizi giuridici o di motivazione.
  • Quando il giudice di merito nega l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) deve dare motivazione specifica e dettagliata: non bastano espressioni generiche come "grado di offensività"; vanno esplicitati indici quali il grado di superamento dei limiti normativi (es. potenza dell'arma), la personalità dell'imputato e le circostanze del fatto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Se la modificazione tecnica di un'arma rileva per la qualificazione giuridica del fatto (es. arma comune da sparo vs. strumento non armi), la valutazione tecnica deve emergere chiaramente in motivazione: livello di potenza accertato, evidenza della manomissione e collegamento probatorio con l'imputato.
  • La presenza di elementi indiziari concatenati (disponibilità dell'arma, competenza specifica dell'imputato, omissione di spiegazioni su acquisto e conservazione) può legittimare una valutazione di responsabilità, ma la Corte deve illustrare il percorso logico che rende convincente l'insieme indiziario.
  • In sede d'appello, se il giudice conferma la responsabilità ma nega benefici di legge (come 131-bis), il giudice di legittimità controlla la sufficienza e la specificità della motivazione, potendo annullare e rinviare se la motivazione è carente.

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