Sentenza n. 11/2026 - Venezia, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento: del provvedimento di immediata sospensione emesso dalla Marina Militare, Istituto di Studi Militari Marittimi Venezia, nei confronti del Capo 1° cl. -OMISSIS-; del provvedimento di immediata sospensione emesso dal 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lanciarazzi “Superga” - Portogruaro, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-; del provvedimento di immediata sospensione emesso dalla Aeronautica Militare 3° Stormo, nei confronti del 1° M.llo -OMISSIS-; ivi compreso l'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare e per la relativa condanna dell'Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dai ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti sopra citati; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento; nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia; previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2, d.l. n. 172 del 26 novembre 2021, convertito in legge n. 3 del 21 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d. l. n. 172 del 26 novembre 2021, convertito in legge n. 3 del 21 gennaio 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2022: per l’annullamento dell’Atto dispositivo prot. -OMISSIS-, emesso dal 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lanciarazzi “Superga” con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio della ricorrente -OMISSIS- dal 20.12.2021 al 24.03.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di immediata sospensione dal servizio senza retribuzione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, nonché atto dispositivo relativo alla sospensione di una delle ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (militari sospesi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la competenza dei Comandanti delle strutture militari ad adottare i provvedimenti di sospensione, sostenendo che spettasse al vertice politico della Difesa ai sensi dell'art. 920 del Codice dell'ordinamento militare. Hanno inoltre dedotto il contrasto della disciplina emergenziale con il regime ordinario del rapporto d'impiego militare, la violazione dell'art. 920 del Codice dell'ordinamento militare per la mancata corresponsione della metà degli assegni fissi e continuativi, nonché la sproporzione della misura e la necessità di una previa prescrizione medica per la vaccinazione. È stata altresì dedotta l'illegittimità costituzionale, unionale e convenzionale della disciplina sull'obbligo vaccinale, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con le domande di accertamento e risarcitorie i ricorrenti hanno chiesto il pagamento della retribuzione o, in subordine, della metà degli assegni fissi e continuativi, il riconoscimento di effetti economici, pensionistici, contributivi, di carriera e di licenza per il periodo di sospensione, nonché il risarcimento del danno. I motivi aggiunti hanno riproposto le medesime censure contro l'atto dispositivo del 28 aprile 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto le domande di annullamento e risarcitorie, ritenendo legittimi i provvedimenti di sospensione. Ha affermato che, in base all'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, come introdotto dal d.l. n. 172/2021, la competenza ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale spettava ai responsabili delle strutture presso cui prestava servizio il personale, quindi ai Comandanti che avevano adottato gli atti, e non al Ministero. La disciplina emergenziale, avente forza primaria e carattere speciale ed eccezionale, poteva derogare alla disciplina ordinaria del Codice dell'ordinamento militare, compreso l'art. 920. La mancata corresponsione della retribuzione e di qualsiasi compenso era direttamente imposta dalla legge; trattandosi di attività vincolata, non era configurabile un vizio di eccesso di potere per irragionevolezza o sproporzione. Non era richiesta una previa prescrizione medica, poiché l'obbligo vaccinale derivava direttamente dalla legge, salva l'esenzione o il differimento in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate e attestate secondo la normativa vigente. Il TAR ha escluso la necessità di rimettere la questione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale sulla legittimità, temporaneità e proporzionalità dell'obbligo vaccinale e della sospensione senza retribuzione. Ha però accolto parzialmente le domande di accertamento: la sospensione poteva produrre soltanto la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e la perdita della retribuzione e degli altri compensi per il periodo considerato. Non erano ammesse ulteriori conseguenze, quali la decurtazione dell'anzianità di servizio o della licenza ordinaria, salvo gli effetti derivanti da altre norme inderogabili, tra cui la possibile non computabilità dei periodi ai fini delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti per l'avanzamento. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 172/2021
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione attribuisce ai responsabili delle strutture il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale, determina la sospensione immediata dal lavoro e limita espressamente le conseguenze della sospensione alla perdita della retribuzione e degli altri compensi.
art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022
La disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale costituisce normativa primaria speciale ed eccezionale, idonea a derogare alla disciplina ordinaria del rapporto d'impiego militare.
art. 920 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo
La disciplina generale sulla sospensione del personale militare non prevale sulla normativa speciale emergenziale, che esclude per il periodo di sospensione ogni retribuzione, compenso o emolumento.
art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021
Solo in caso di accertato pericolo della salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, ... non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
La tutela della salute del soggetto vaccinando è assicurata mediante l'esenzione o il differimento dell'obbligo in presenza di condizioni cliniche documentate e attestate; non è richiesta una previa prescrizione medica per la vaccinazione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché fondata su provvedimenti ritenuti legittimi.
artt. 2, 4, 32 e 36 Cost.
Il bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria, diritto al lavoro e alla retribuzione e tutela della salute collettiva è stato ritenuto costituzionalmente legittimo, alla luce della temporaneità e proporzionalità delle misure.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale del personale militare, in quanto contenuta in una fonte primaria speciale ed eccezionale, può derogare alla disciplina ordinaria del Codice dell'ordinamento militare, anche quanto alla competenza all'adozione degli atti e al trattamento economico durante la sospensione.
- Quando la legge attribuisce ai responsabili delle strutture presso cui presta servizio il personale il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale e stabilisce che l'accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal lavoro, i relativi provvedimenti possono essere adottati dai responsabili delle strutture e non necessariamente dal vertice politico dell'amministrazione.
- La sospensione dal lavoro conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta, per espressa previsione legislativa, la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, senza che trovi applicazione la diversa disciplina generale che riconosce una quota degli assegni al personale militare sospeso.
- La disciplina speciale sull'obbligo vaccinale deve essere interpretata restrittivamente quanto agli effetti sfavorevoli: oltre alla sospensione dal lavoro e alla perdita della retribuzione e degli altri compensi, non possono essere applicate ulteriori conseguenze sanzionatorie o decurtazioni, salvo gli effetti previsti da altre norme inderogabili.
- L'obbligo vaccinale previsto direttamente dalla legge non richiede una previa prescrizione medica; la tutela delle condizioni individuali di salute è assicurata dalla possibilità di esenzione o differimento in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate e attestate.
- La legittimità della sospensione senza retribuzione va valutata alla luce del bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria, diritto al lavoro e alla retribuzione e tutela della salute collettiva, tenendo conto della temporaneità, necessità e proporzionalità della misura.
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