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Ordinanza

Ordinanza n. 3328/2026 - Milano, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - della nota del Comune di Porlezza - SUAP prot. REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0149843 del 03.08.2024, recante oggetto «Pratica SUAP id 13264231005-22042024-1817 Istanza di Autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs. 259/2003, (già art. 87 del medesimo D.Lgs.) per la realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di proprietà di CELLNEX Italia S.p.A. (IT-BS-025369) ed installazione di una nuova Stazione Radio Base di Zefiro Net S.r.l. (BS336 NIARDO). Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W – Diniego e archiviazione della pratica»; - della delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27.09.2002, recante oggetto «Approvazione di progetto di identificazione delle aree potenzialmente idonee per eventuali nuove installazioni di impianti di telecomunicazione, così come definite dalla delibera di Giunta Regionale n. VII/7351 in attuazione della L.R.11/2001»; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi il preavviso di diniego di cui alla nota 6.7.2024 n. REP. PROV. CO/CO-SUPRO/0130664 e il parere dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porlezza in data 28.6.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CELLNEX ITALIA S.P.A. il 28\1\2025: PER L’ANNULLAMENTO: - della nota del Comune di Porlezza 29.11.2024 prot. 11199/2024, recante oggetto «istanza per autorizzazione ai sensi degli art. 44/45 del D.Lgs. 259/2003 – Impianto del gestore Zefiro Net S.r.l. - Soc. Cellnex Italia S.p.A. - (PORLEZZA LAGO) in via A. Begna, 6 a Porlezza (CO) – Codice SUAP 13264231005-22042024-1817 - improcedibilità dell’istanza e ricorso TAR n.2758/2024», comunicata in pari data; - per quanto occorrer possa, dei pareri, degli elaborati e degli atti citati nella predetta nota, e in ogni caso di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, con riferimento al ricorso in epigrafe indicato R.G. 2758/2024, con il quale sono stati impugnati: - la nota del Comune di Porlezza - SUAP prot. REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0149843 del 03.08.2024, recante oggetto «Pratica SUAP id 13264231005-22042024-1817 Istanza di Autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs. 259/2003, (già art. 87 del medesimo D.Lgs.) per la realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di proprietà di CELLNEX Italia S.p.A. (IT-BS-025369) ed installazione di una nuova Stazione Radio Base di Zefiro Net S.r.l. (BS336 NIARDO). Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W – Diniego e archiviazione della pratica»; - la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27.09.2002, recante oggetto «Approvazione di progetto di identificazione delle aree potenzialmente idonee per eventuali nuove installazioni di impianti di telecomunicazione, così come definite dalla delibera di Giunta Regionale n. VII/7351 in attuazione della L.R.11/2001»; - tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi il preavviso di diniego di cui alla nota 6.7.2024 n. REP. PROV. CO/CO-SUPRO/0130664 e il parere dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porlezza in data 28.6.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CELLNEX ITALIA S.P.A. il 1\4\2025: PER L’ANNULLAMENTO della nota del Comune di Porlezza 30.1.2025 prot. 1027/2025, recante oggetto «Analisi di Impatto Elettromagnetico datata 23/1/2025 inviata a mezzo PEC e registrata al prot. 945 del 28.1.2025. Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare, in Via A. Begna, 6 a Porlezza (CO)», comunicata in pari data.

Giustizia amministrativa202402758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della concorde volontà delle parti di soprassedere alla trattazione per verificare la concreta percorribilità dell’area alternativa, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento né sono stati esaminati i motivi di ricorso o i motivi aggiunti. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e successiva improcedibilità dell’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, nonché atti connessi e delibera comunale sulle aree potenzialmente idonee

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale del 3 agosto 2024 relativo all’autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, per la realizzazione di una nuova stazione radio base nel territorio di Porlezza; ha inoltre impugnato la delibera consiliare del 27 settembre 2002 concernente l’individuazione delle aree potenzialmente idonee per nuove installazioni di impianti di telecomunicazione, il preavviso di diniego e il parere dell’Ufficio tecnico comunale. Con motivi aggiunti sono state impugnate la successiva nota comunale del 29 novembre 2024, recante improcedibilità dell’istanza, e la nota del 30 gennaio 2025 relativa all’analisi di impatto elettromagnetico. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. In vista dell’udienza pubblica, le parti costituite hanno congiuntamente chiesto il rinvio, rappresentando l’avvio di interlocuzioni per individuare un’area alternativa idonea all’installazione e funzionale a un componimento bonario della controversia.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni, ma l’ordinanza non ne esamina l’applicazione sostanziale.

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    Consente la cancellazione della causa dal ruolo; il TAR lo applica per soprassedere alla trattazione in attesa degli esiti delle interlocuzioni tra le parti su una possibile soluzione alternativa.

Massime di principio

  • La concorde istanza delle parti, motivata dall’avvio di interlocuzioni concrete per una possibile soluzione alternativa della controversia, può giustificare la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a., quando il giudice ritenga opportuno soprassedere temporaneamente alla trattazione.
  • La cancellazione della causa dal ruolo per verificare una possibile composizione bonaria non definisce la domanda principale, non comporta l’esame dei motivi di ricorso e non determina, di per sé, una pronuncia favorevole a una delle parti; la regolazione delle spese può essere riservata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo

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