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Sentenza

Sentenza del 28/04/2021 n. 630 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - Redditi fondiari - Locazione commerciale - Imponibilità canoni non percepiti - Sussiste - Risoluzione del contratto e convalida sfratto per morosità precedente al termine per la dichiarazione - Prova della mancata percezione - Rileva - Non imponibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione di imponibilità ai fini IRPEF di canoni di locazione commerciale non percepiti; il contribuente ha dedotto che il contratto si era risolto per morosità del conduttore e che la convalida di sfratto e la sentenza di risoluzione erano intervenute prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, provando così la mancata percezione

La decisione

Il giudice ha accolto il principio che, in applicazione della capacità contributiva di cui all'art.53 Cost., il contribuente non è tenuto a dichiarare canoni mai percepiti se prova che il contratto di locazione è stato risolto prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria che attesti la risoluzione per inadempimento del conduttore. Pertanto i canoni non percepiti non sono imponibili

Norme richiamate

  • art.53 Costituzione

    il principio della capacità contributiva richiede che la tassazione riguardi la reale capacità economica; redditi non percepiti non manifestano capacità contributiva e non devono essere dichiarati se provata la mancata percezione

  • IRPEF (redditi fondiari / disposizioni generali)

    la normativa fiscale sui redditi richiede che il reddito sia effettivamente conseguito/percepito; la prova della risoluzione contrattuale antecedente alla scadenza della dichiarazione esclude l'obbligo di dichiarazione dei canoni non percepiti

Massime di principio

  • Il locatore non è obbligato a dichiarare canoni mai percepiti se può dimostrare che il rapporto di locazione si è risolto per inadempimento del conduttore prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione tramite provvedimento giudiziario che attesti la risoluzione
  • La prova richiesta è documentale e stringente: sentenza di risoluzione, decreto di convalida di sfratto o altro provvedimento giudiziario che riporti la data della risoluzione e che questa sia anteriore alla scadenza del termine di dichiarazione
  • La semplice morosità o l'esistenza di un procedimento giudiziario non risolutivo alla data di presentazione della dichiarazione non esonera dall'obbligo di dichiarare i canoni; occorre la pronuncia che determini la risoluzione prima del termine
  • Se la risoluzione interviene dopo la scadenza per la dichiarazione, i canoni relativi al periodo precedente alla risoluzione possono risultare imponibili; la tempistica è quindi cruciale
  • Per difendersi in sede amministrativa o giudiziaria il contribuente deve conservare e produrre provvedimenti giudiziari, contabili e bancari che comprovino la mancata riscossione e la data della risoluzione

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