Sentenza n. 1612/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi il 28 novembre 2024, ma era rimasta ineseguita. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 10 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, senza contestare l’inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione era stato rispettato e che l’inottemperanza ministeriale non era contestata. Ha quindi ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto rispettato il decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e il giudicato imponga uno specifico adempimento amministrativo.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice è procedibile, sotto il profilo temporale, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- In presenza di un giudicato ineseguito e di un inadempimento non contestato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine determinato, specificando le modalità dell’adempimento.
- La nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza è uno strumento idoneo ad assicurare l’effettività del giudicato e può essere accompagnata dalla facoltà di delega a un funzionario.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente, anche quando la controversia presenti carattere seriale e non elevata complessità.
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