Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25059/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto a sanzione disciplinare intra-muraria: il Consiglio di disciplina gli aveva irrogato l'esclusione dalle attività in comune per 15 giorni per una violazione commessa il 16 novembre 2024; il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo avverso tale sanzione; il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva poi dichiarato inammissibile il reclamo giurisdizionale proposto contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ritenendo mancassero i motivi dell'impugnazione. Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla disciplina del reclamo ex artt. 35-bis e 69-bis ord. pen. e alle norme sulle impugnazioni, sostenendo che il reclamo era stato tempestivamente proposto con motivi contestuali tramite PEC dal difensore, come risultava dalla documentazione allegata, e che il Tribunale aveva omesso di considerare tale atto, incorrendo in un errore percettivo e di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: dall'esame degli atti è emerso che il difensore aveva effettivamente proposto tempestivamente reclamo con motivi contestuali a mezzo PEC, sicché il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato erroneamente inammissibile l'impugnazione sul presupposto, rivelatosi falso, dell'inesistenza dell'atto corredato dai motivi. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    viene invocato come parametro di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova

  • art. 35-bis ord. pen.

    indica il mezzo di impugnazione/reclamo giurisdizionale in materia di sorveglianza, che deve essere proposto con specifici motivi e nel termine previsto

  • art. 69-bis ord. pen.

    richiamato nel combinato disposto come norma concernente il reclamo in materia di sorveglianza

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato per la disciplina della motivazione dei provvedimenti

  • art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    richiamato in relazione ai requisiti formali dell'atto di impugnazione e alla necessità dell'indicazione dei motivi

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato nel combinato disposto sui requisiti dell'impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato come causa di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato quale norma procedurale del procedimento di esecuzione/sorveglianza

  • art. 35-bis ord. pen.

    il reclamo con motivi contestuali, trasmesso via PEC, è ritenuto tempestivo e ritualmente proposto

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    implicitamente rilevante per il controllo sulla correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, il reclamo ha natura di impugnazione e, quando sia tempestivamente corredato da motivi contestuali, non può essere dichiarato inammissibile per la sola erronea percezione dell'inesistenza dell'atto.
  • Se il giudice dell'impugnazione omette di considerare un atto di reclamo effettivamente depositato e corredato di motivi, il vizio integra un errore percettivo e di fatto sindacabile in cassazione.
  • In presenza di un vizio processuale che attiene all'esistenza o alla rituale presentazione dell'atto, la Corte di cassazione può accedere direttamente al fascicolo per verificare l'errore denunciato.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è illegittima quando l'atto con i motivi risulti tempestivamente depositato nella cancelleria competente, anche se il giudice di merito non se ne sia avveduto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.