Cassazione Penale, Sentenza n. 25059/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto a sanzione disciplinare intra-muraria: il Consiglio di disciplina gli aveva irrogato l'esclusione dalle attività in comune per 15 giorni per una violazione commessa il 16 novembre 2024; il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo avverso tale sanzione; il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva poi dichiarato inammissibile il reclamo giurisdizionale proposto contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ritenendo mancassero i motivi dell'impugnazione. Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla disciplina del reclamo ex artt. 35-bis e 69-bis ord. pen. e alle norme sulle impugnazioni, sostenendo che il reclamo era stato tempestivamente proposto con motivi contestuali tramite PEC dal difensore, come risultava dalla documentazione allegata, e che il Tribunale aveva omesso di considerare tale atto, incorrendo in un errore percettivo e di fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: dall'esame degli atti è emerso che il difensore aveva effettivamente proposto tempestivamente reclamo con motivi contestuali a mezzo PEC, sicché il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato erroneamente inammissibile l'impugnazione sul presupposto, rivelatosi falso, dell'inesistenza dell'atto corredato dai motivi. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
viene invocato come parametro di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova
art. 35-bis ord. pen.
indica il mezzo di impugnazione/reclamo giurisdizionale in materia di sorveglianza, che deve essere proposto con specifici motivi e nel termine previsto
art. 69-bis ord. pen.
richiamato nel combinato disposto come norma concernente il reclamo in materia di sorveglianza
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato per la disciplina della motivazione dei provvedimenti
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
richiamato in relazione ai requisiti formali dell'atto di impugnazione e alla necessità dell'indicazione dei motivi
art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
richiamato nel combinato disposto sui requisiti dell'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato come causa di inammissibilità dell'impugnazione
art. 666 c.p.p.
richiamato quale norma procedurale del procedimento di esecuzione/sorveglianza
art. 35-bis ord. pen.
il reclamo con motivi contestuali, trasmesso via PEC, è ritenuto tempestivo e ritualmente proposto
art. 125, comma 3, c.p.p.
implicitamente rilevante per il controllo sulla correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il reclamo ha natura di impugnazione e, quando sia tempestivamente corredato da motivi contestuali, non può essere dichiarato inammissibile per la sola erronea percezione dell'inesistenza dell'atto.
- Se il giudice dell'impugnazione omette di considerare un atto di reclamo effettivamente depositato e corredato di motivi, il vizio integra un errore percettivo e di fatto sindacabile in cassazione.
- In presenza di un vizio processuale che attiene all'esistenza o alla rituale presentazione dell'atto, la Corte di cassazione può accedere direttamente al fascicolo per verificare l'errore denunciato.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è illegittima quando l'atto con i motivi risulti tempestivamente depositato nella cancelleria competente, anche se il giudice di merito non se ne sia avveduto.
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