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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01382/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società operante nel noleggio di veicoli riceveva, tramite l'agente della riscossione, una cartella di pagamento fondata su sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da conducenti di auto noleggiate in vari comuni, tra cui quello resistente. La società proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sostenendo di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni, perché, ai sensi dell'art. 196 cod. strada, avrebbe dovuto rispondere soltanto il trasgressore/locatario, e perché essa aveva tempestivamente comunicato agli enti accertatori le generalità dei noleggiatori. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'opposizione, affermando che, poiché i verbali di accertamento erano stati notificati alla società, la cartella non costituiva il primo atto utile per contestare la pretesa e che il rimedio corretto era l'impugnazione speciale prevista dall'art. 7 d.lgs. 150/2011. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 615 c.p.c., dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 e di norme del codice della strada, sostenendo che il creditore fosse privo di valido titolo esecutivo sia perché la società non era obbligata al pagamento, sia perché la comunicazione dei dati del trasgressore avrebbe impedito al verbale di divenire titolo esecutivo; ha inoltre richiamato giurisprudenza e una circolare ministeriale a sostegno della propria tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che chi riceve la notifica di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada deve impugnarlo con i mezzi, le forme e nei termini previsti dalla legge, a prescindere dai vizi dedotti; quindi la questione relativa all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento doveva essere fatta valere contro il verbale, non con l'opposizione all'esecuzione contro la cartella. La possibile errata individuazione del responsabile integrava un vizio del verbale, non un difetto originario del titolo esecutivo già formato per mancata tempestiva opposizione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivi i precedenti invocati dalla ricorrente e ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui la sola comunicazione dei dati del locatario non sostituisce l'onere di proporre ricorso avverso il verbale. Spese compensate per la particolarità della questione e per l'esistenza di un precedente difforme; disposto anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione non è il rimedio per contestare vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando tempestivamente il verbale di accertamento già notificato.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    È il rito speciale da utilizzare per l'impugnazione delle sanzioni amministrative quando il verbale sia stato regolarmente notificato e non costituisca il primo atto conoscitivo della pretesa.

  • art. 196 cod. strada

    La dedotta erronea individuazione del soggetto obbligato al pagamento va contestata contro il verbale; non elide, di per sé, la necessità di impugnazione tempestiva.

  • art. 84 cod. strada

    Richiamato nel quadro della disciplina della locazione di veicoli e della ripartizione della responsabilità per le infrazioni commesse dal conducente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come motivo di ricorso per vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, va posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il destinatario di un verbale di accertamento di violazione amministrativa deve impugnarlo tempestivamente nelle forme e nei termini previsti dalla legge; non può attendere la cartella esattoriale per sollevare vizi che attengono alla validità del verbale stesso.
  • L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è utilizzabile per rimettere in discussione questioni che dovevano essere fatte valere con l'impugnazione del verbale presupposto, salvo che la cartella rappresenti il primo atto con cui il destinatario apprende della pretesa.
  • La comunicazione all'autorità dei dati del trasgressore o del locatario non sostituisce, di regola, l'onere di proporre ricorso contro il verbale di accertamento, se questo è stato regolarmente notificato.
  • Le circolari amministrative hanno efficacia interna e non possono vincolare il giudice né attribuire diritti o obblighi a soggetti estranei all'amministrazione.
  • Le questioni relative all'individuazione del soggetto obbligato per violazioni stradali commesse da veicoli noleggiati attengono alla validità della contestazione e devono essere fatte valere nel giudizio di impugnazione del verbale, non in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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