Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il riconoscimento, da parte della Corte di appello, della sentenza penale statunitense del 19/11/2015 che lo condannava a 156 mesi per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio. I motivi del ricorso alla Cassazione erano: 1) violazione del principio del ne bis in idem in quanto il ricorrente aveva già scontato all'estero la pena per gli stessi fatti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello non aveva specificato gli effetti del riconoscimento, in particolare la pena accessoria prevista dall'ordinamento italiano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata indicazione degli effetti del riconoscimento (occorre enunciare espressamente quali effetti dell'art.12 cod. pen. si intendono riconoscere e non limitarsi a un richiamo generico). Sull'eccezione di ne bis in idem, la Cassazione ha stabilito che tra Italia e Stati Uniti non esiste un accordo che automaticamente comporti il divieto; tuttavia ha rilevato la necessità di verificare se la sentenza USA sia stata formalmente acquisita/trasmessa con il consenso necessario (es.: acquisizione tramite la procedura prevista dall'art.730, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e se il rifiuto di estradizione statunitense per ne bis in idem comporti che lo Stato di condanna non abbia acconsentito all'utilizzo della sentenza ai fini del riconoscimento. Per questi motivi la decisione di appello è stata annullata e disposta la rinnovazione del giudizio secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 12 cod. pen.

    Il riconoscimento di una sentenza straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono; il richiamo generico all'art.12 non è sufficiente. L'art.12 n.2 può comportare l'applicazione di pene accessorie italiane che potrebbero determinare un ne bis in idem.

  • art. 11 cod. pen.

    La disciplina nazionale sul ne bis in idem internazionale richiede, con Stati terzi, l'esistenza di convenzioni o accordi internazionali che dispongano la deroga; in assenza di tali strumenti il divieto non opera automaticamente.

  • art. 730, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La procedura di cooperazione prevista serve ad acquisire la sentenza straniera e a rendere noto allo Stato di condanna lo scopo della trasmissione, consentendo a quello Stato di rifiutare la trasmissione per motivi quali il ne bis in idem; tale acquisizione è elemento rilevante per valutare il consenso dello Stato estero all'utilizzazione della sentenza.

  • art. 733, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.

    La disciplina processuale del riconoscimento prende rilevanza quando nello Stato italiano è stata pronunciata una sentenza irrevocabile per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L.18/12/2020)

    Norma processuale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; qui rilevante esclusivamente sul piano procedurale (assunzione di conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale).

  • Corte Cost. n. 69 del 1976

    Principio secondo cui il divieto del ne bis in idem internazionale non è principio generale automaticamente recepibile; per essere operante fra Stati terzi occorre un accordo o convenzione vigente.

  • Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 28/10/2022, C-435/22 PPU

    La giurisprudenza europea ha ampliato la protezione del ne bis in idem in ambito UE, estendendo talune tutele anche in relazione a Stati terzi ma solo entro i limiti e nelle situazioni previste dal diritto dell'Unione e in presenza di sentenze di Stati membri.

Massime di principio

  • Quando si riconosce una sentenza penale straniera la motivazione deve indicare espressamente quali effetti dell'art.12 cod. pen. si intendono riconoscere; un richiamo generico all'articolo è insufficiente e comporta annullamento.
  • Il riconoscimento può produrre l'applicazione di pene accessorie italiane (art.12 n.2) e dunque può dar luogo a un rischio di ne bis in idem: il giudice deve verificare e motivare questo profilo.
  • Tra Italia e Paesi non appartenenti all'UE (es. Stati Uniti) il divieto del ne bis in idem non opera automaticamente: è necessario che esista una convenzione o un accordo internazionale che disponga altrimenti.
  • Se la sentenza straniera è stata acquisita nell'ambito di una procedura (es. estradizionale) in cui lo Stato estero ha rifiutato l'estradizione invocando il ne bis in idem, il giudice italiano deve accertare se lo Stato di condanna abbia effettivamente acconsentito che la sentenza sia utilizzata ai fini del riconoscimento (verifica dell'acquisizione formale ai sensi dell'art.730, comma 2-bis).
  • In presenza di dubbi circa il rischio di doppia punizione o sulla validità/consenso dell'acquisizione della sentenza straniera, la decisione va adeguatamente motivata e, in caso di carenza, può essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.