Sentenza n. 856/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 308/2024, relativamente al pagamento della somma dovuta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 27 gennaio 2025. Nelle more del giudizio, il Ministero ha corrisposto al ricorrente la somma dovuta in forza della sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sul rilievo che il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento dell’Amministrazione avesse reso necessario il ricorso, e ha condannato il Ministero al rimborso della metà delle spese di lite. L’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione della definizione della controversia in via amministrativa e della mancata costituzione del Ministero. La somma rimborsata è stata liquidata in euro 400, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità del processo.
- Il pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza può giustificare la condanna dell’amministrazione al rimborso, anche parziale, delle spese di lite, pur in presenza della cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →