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Sentenza

Sentenza n. 856/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 308/2024, relativamente al pagamento della somma dovuta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 27 gennaio 2025. Nelle more del giudizio, il Ministero ha corrisposto al ricorrente la somma dovuta in forza della sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sul rilievo che il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento dell’Amministrazione avesse reso necessario il ricorso, e ha condannato il Ministero al rimborso della metà delle spese di lite. L’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione della definizione della controversia in via amministrativa e della mancata costituzione del Ministero. La somma rimborsata è stata liquidata in euro 400, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità del processo.
  • Il pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza può giustificare la condanna dell’amministrazione al rimborso, anche parziale, delle spese di lite, pur in presenza della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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