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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40578/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che, definendo il gravame con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna già inflitta in primo grado riducendo la pena nella misura concordata. In ricorso sono stati dedotti un vizio di motivazione sulla determinazione della pena e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; la Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano inammissibili perché attinenti a questioni alle quali la parte aveva già rinunciato nel momento in cui aveva aderito all'accordo sulla pena in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, esplichi effetti preclusivi non solo sul giudizio di secondo grado ma anche sul giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha disposto la trattazione camerale non partecipata e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, attribuisce alla parte un potere dispositivo che preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni già rinunciate e limita la cognizione del giudice di secondo grado.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura relativa alla mancata applicazione di tale norma è stata ritenuta inammissibile perché formulata su una questione già oggetto di rinuncia nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, tramite ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l'appellante definisce il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi, non può poi riproporre in cassazione censure incompatibili con l'accordo, perché la rinuncia produce effetti preclusivi sull'intero sviluppo processuale.
  • Il potere dispositivo esercitato dalla parte nel concordato in appello opera in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione: il giudice di legittimità non può esaminare questioni che la parte ha volontariamente abbandonato.
  • L'inammissibilità del ricorso derivante da tale preclusione è dichiarabile con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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