Cassazione Civile, Ordinanza n. 03649/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Un proprietario di un compendio immobiliare aveva convenuto in giudizio un ingegnere sostenendo di avergli affidato, tra il 2009 e il 2010, uno studio di fattibilità per il recupero e la valorizzazione di immobili di sua proprietà, con l’intesa che l’attività sarebbe stata svolta senza compenso in vista di una futura opzione di acquisto. Il professionista aveva invece richiesto il pagamento di una parcella per attività di progettazione, piano di recupero e accatastamento; il proprietario contestava l’esistenza del credito e chiedeva anche il risarcimento dei danni per asserito erroneo accatastamento. In appello il proprietario insisteva sulla mancanza di incarico valido, sull’inadempimento del professionista, sulla necessità di ridurre il compenso secondo tariffa e sulla compensazione con il credito risarcitorio. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione dell’art. 2233 c.c. e della normativa tariffaria professionale per la determinazione del compenso; nullità dell’incarico perché il professionista non sarebbe stato iscritto all’albo; violazione delle regole di diligenza, correttezza e dell’eccezione di inadempimento; nullità della sentenza per motivazione apparente sull’apprezzamento della CTU e sulla quantificazione del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo ritenuto logicamente prioritario, affermando che l’esercizio di una prestazione d’opera intellettuale da parte di soggetto non iscritto all’albo, quando l’iscrizione sia richiesta dalla legge, determina la nullità assoluta del rapporto e comporta la non spettanza di alcun compenso, nullità rilevabile d’ufficio come eccezione in senso lato. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse disatteso tali principi, sia laddove aveva considerato tardiva la questione, sia laddove aveva valorizzato la collaborazione di altri tecnici. Per effetto dell’accoglimento di tale profilo sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2231 c.c.
La prestazione d'opera intellettuale svolta da chi non sia iscritto nell'apposito albo richiesto dalla legge determina nullità assoluta del rapporto e preclude il diritto al compenso.
art. 2233 c.c.
È richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale; il suo esame resta assorbito dall’accoglimento del motivo sulla nullità del rapporto professionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per le censure di nullità della sentenza per vizio di motivazione o violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 132 c.p.c.
È richiamato nei motivi relativi alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa.
art. 1176 c.c.
È invocato nel motivo sull’asserito inadempimento professionale, ma il relativo esame viene assorbito.
art. 1337 c.c.
È invocato dal ricorrente nel motivo sull’asserita violazione delle regole di correttezza nelle trattative o nell’esecuzione del rapporto, ma resta assorbito.
art. 1375 c.c.
È invocato dal ricorrente, ma il relativo scrutinio è assorbito.
art. 1460 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’eccezione di inadempimento; il relativo esame resta assorbito.
art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È citato dal ricorrente nel motivo sull’asserito inadempimento e sulla regolarità della documentazione, senza decisione autonoma sul punto.
legge 2 marzo 1949, n. 143
È richiamata dal ricorrente quale tariffa professionale applicabile; la questione è assorbita dall’accoglimento del motivo sulla nullità del rapporto.
D.M. 4 aprile 2001
È richiamato dal ricorrente perché ritenuto erroneamente applicato a prestazioni relative a opera privata; la relativa doglianza è assorbita.
legge 11 febbraio 1994, n. 109
È richiamata nel motivo sul compenso professionale, senza ulteriore esame autonomo.
Massime di principio
- La prestazione d'opera intellettuale svolta senza la prescritta iscrizione all'albo, quando richiesta dalla legge, comporta nullità assoluta del rapporto professionale e impedisce il riconoscimento di qualsiasi compenso per l'attività eseguita.
- La nullità del contratto per mancanza del requisito soggettivo di abilitazione è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato e non può essere esclusa dal solo fatto che il professionista abbia operato con l’ausilio di altri tecnici abilitati.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione assorbente e dirimente, restano assorbite le ulteriori censure relative a responsabilità, inadempimento, quantificazione del compenso e motivazione della sentenza impugnata.
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