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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari - Sez. Lavoro n. 230 del 30 aprile 2024, r.g. 191/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202500678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 230 del 30 aprile 2024, con riferimento al pagamento del capitale relativo al contributo per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza irrevocabile del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 230 del 30 aprile 2024. Tale sentenza aveva riconosciuto al docente il diritto al contributo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro, oltre agli accessori previsti e alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha liquidato le spese legali, dando esecuzione solo parziale al giudicato, ma non ha provveduto al pagamento del capitale riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Sassari era passata in giudicato e che il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito l’obbligo principale di pagamento del capitale. Ha pertanto disposto l’ottemperanza in via sostitutiva mediante la nomina, quale commissario ad acta, del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Poiché il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di un compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento della disciplina del contributo destinato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    È richiamato per le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato non preclude l’accoglimento della domanda, ma consente al giudice di ordinare l’esecuzione della parte ancora ineseguita.
  • Quando l’amministrazione non adempie tempestivamente all’obbligo risultante da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva, fissando un termine per l’adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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