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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35967/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi maturati per una pluralità di attività professionali svolte in favore di una società nel periodo 1998-2005, distinguendo tra attività giudiziale e stragiudiziale. La società convenuta aveva eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e, in via difensiva, aveva sostenuto che una missiva del 31 gennaio 2005 integrasse una rinuncia ai crediti relativi all’attività stragiudiziale meno rilevante. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva accolto parzialmente l’impugnazione del professionista, riconoscendo solo una somma limitata per alcune pratiche stragiudiziali. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, anche perché fondata su una lettera del 21 maggio 2013 ritenuta inesistente; 2) violazione degli artt. 115, 167 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello posto a base della decisione una prova non esistente e per non avere considerato la mancata contestazione dei fatti e dei documenti, oltre alle prove orali favorevoli; 3) violazione degli artt. 2233 e 2237 c.c., per la liquidazione del compenso come se il mandato fosse di risultato e per la sottostima del compenso dovuto; 4) ancora violazione degli artt. 2233 e 2237 c.c., per avere erroneamente interpretato la missiva del 31 gennaio 2005 come remissione del debito, nonostante fosse indirizzata a un terzo e avesse finalità contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della censura di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d’appello presentasse affermazioni inconciliabili: da un lato escludeva una rinuncia al credito nella missiva del 31 gennaio 2005, dall’altro affermava che nella stessa missiva vi fosse una rinuncia ai crediti relativi alle pratiche meno importanti. Ha quindi ritenuto che la motivazione non raggiungesse il minimo costituzionale, perché internamente contraddittoria e incomprensibile. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c.

    richiamato come fondamento dell’eccezione di prescrizione presuntiva dei compensi professionali

  • art. 360 c.p.c.

    usato per denunciare nullità della sentenza, violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato per censurare l’uso di una prova non acquisita o inesistente

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione al regime delle contestazioni del convenuto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per la determinazione del compenso professionale

  • art. 2237, comma 1, c.c.

    richiamato in relazione alla facoltà di recesso del cliente e ai rapporti economici derivanti dal mandato

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    evocato come possibile errore di fatto revocatorio per l’esistenza di un documento ritenuto inesistente

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel definire i canoni ermeneutici e il controllo sulla motivazione

  • Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476

    richiamata per il principio sul "minimo costituzionale" della motivazione

  • Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053

    richiamata in tema di anomalia motivazionale denunciabile in cassazione

  • Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558

    richiamata sul controllo della motivazione apparente

  • Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679

    richiamata sul contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili

Massime di principio

  • In sede di legittimità è denunciabile come nullità la motivazione che presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o che sia obiettivamente incomprensibile, perché in tal caso manca il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.
  • Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando il ragionamento decisorio contiene proposizioni reciprocamente incompatibili, tali da non consentire di ricostruire con certezza la ratio decidendi.
  • La censura relativa all’uso di una prova inesistente può rilevare in cassazione solo nei limiti in cui si traduca in un vizio processuale o in un’anomalia motivazionale risultante dal testo della decisione.
  • Quando il ricorrente deduce l’erronea interpretazione di una dichiarazione negoziale come rinuncia al credito, il giudice deve accertare in modo univoco la volontà abdicativa, senza fondarla su passaggi motivazionali contraddittori.
  • Se il vizio accolto investe la struttura logica della motivazione, i motivi ulteriori restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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