Cassazione Penale, Sentenza n. 25596/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso chiedeva che la Corte di Cassazione prendesse atto dell'estinzione del reato per remissione della querela: la persona offesa, Claudia De Fatima Antunes, il 20.10.2020 aveva rimesso la querela per l'acquisto non andato a buon fine di due telefonini e Nardi aveva accettato tale remissione. Il ricorrente sosteneva che, intervenuta la remissione in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione e accettata dal querelato, il reato si era estinto e la Corte di legittimità doveva dichiararlo.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha negato l'accoglimento della richiesta di constatazione dell'estinzione del reato, ritenendo che il delitto di truffa contestato fosse procedibile d'ufficio per la sussistenza della recidiva qualificata (art. 99 comma 4 cod. pen.), qualificabile come circostanza aggravante ad effetto speciale. Poiché tale circostanza rendeva procedibile d'ufficio il reato già al momento del fatto (27.11.2015), la remissione della querela non ha prodotto l'estinzione del reato. In conseguenza il verdetto (conferma della condanna a 10 mesi di reclusione e multa) è rimasto in piedi e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità che considera la recidiva qualificata tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen., comma 4
La recidiva qualificata contemplata dal comma 4 è stata interpretata come circostanza aggravante ad effetto speciale che può rendere procedibile d'ufficio il reato di truffa; quindi la sua sussistenza fa venir meno la procedibilità a querela di parte.
art. 640 cod. pen., comma 3
Il comma 3, oggetto di modifiche, collegava in passato la procedibilità d'ufficio a qualsivoglia circostanza aggravante; le modifiche legislative hanno poi ristretto i casi ma la recidiva qualificata resta tra le circostanze che giustificano la procedibilità d'ufficio.
art. 649bis cod. pen. (introdotto dal D.Lgs. 36/2018)
per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli artt. 640 terzo comma ... si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
La norma precisa che per alcuni delitti procedibili a querela si procede d'ufficio se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto che la recidiva qualificata (art. 99 comma 4) rientri tra tali circostanze.
D.Lgs. 36/2018
Ha riformulato la disciplina della procedibilità nei delitti di truffa, introducendo l'art. 649bis; la Corte ha considerato l'intervento coerente con precedenti orientamenti giurisprudenziali che già qualificavano la recidiva come circostanza ad effetto speciale.
Legge 9.1.2019 n. 3, art. 1 comma 1 lett. v)
"... la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità"
Ha aggiunto ulteriori ipotesi che rendono procedibile d'ufficio la fattispecie di reato; la Corte la cita per contestualizzare l'ampiezza delle ipotesi di procedibilità d'ufficio introdotte dalle riforme.
Giurisprudenza citata (principali massime)
La Corte richiama vari precedenti (SS.UU. 25.2.2004, Cass. 8.7.2014 n. 37688, Cass. 28.4.2010 n. 18680, SS.UU. 24.9.2020 n. 3585, Sez. U 24.2.2011 n. 20798) per il principio secondo cui la remissione intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione estingue il reato se il reato è ancora procedibile a querela; tuttavia se sussiste una circostanza aggravante ad effetto speciale (come la recidiva qualificata) il reato era già procedibile d'ufficio e la remissione non estingue.
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato solo se, alla data del fatto, il reato era perseguibile esclusivamente a querela di parte; se invece esisteva già una causa di procedibilità d'ufficio (per es. circostanza aggravante ad effetto speciale) la remissione non produce estinzione.
- La recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, è da considerarsi circostanza aggravante ad effetto speciale e può rendere procedibile d'ufficio reati che altrimenti sarebbero procedibili a querela di parte.
- Se la remissione della querela interviene in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione ed è stata accettata dal querelato, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato solo quando, alla luce della normativa e della giurisprudenza, il reato risulti effettivamente ancora perseguibile a querela di parte.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore di modifiche legislative rilevanti (es. D.Lgs. 36/2018) e l'orientamento giurisprudenziale consolidato al momento del fatto per valutare se una norma meno favorevole possa o meno trovare applicazione.
- L'accettazione formale della remissione da parte dell'imputato è necessaria perché la remissione produca effetti; in presenza di più imputati la remissione si estende ai correi che non l'abbiano espressamente rifiutata.
- Quando il reato è ormai procedibile d'ufficio per una circostanza aggravante ad effetto speciale, la remissione della querela non travolge le statuizioni penali e la sentenza di condanna resta efficace; tuttavia la remissione può incidere sulle eventuali conseguenze civili se compatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale.
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