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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31193/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale; dal testo emerge anche la contestazione di un reato di lesioni, rispetto al quale era stata ritenuta in appello un'aggravante del nesso teleologico. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) censure generiche sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori; 2) doglianze sulla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con riferimento al reato di lesioni; 3) censure sul trattamento sanzionatorio, incluse la mancata concessione delle attenuanti generiche; 4) doglianza sulla mancata esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava a una non consentita rivalutazione del merito, che il secondo motivo era inammissibile perché la questione non risultava dedotta in appello, che il terzo e il quinto motivo erano manifestamente infondati quanto alla pena, e che il motivo sulla recidiva era eccentrico perché l'aggravante speciale era già stata esclusa in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze sulla responsabilità volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha escluso l'esame del motivo sull'aggravante del nesso teleologico per difetto di previa deduzione in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha giudicato infondate le censure sul trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione della Corte d'appello sufficiente e non illogica; ha infine ritenuto non pertinente il motivo sulla recidiva, poiché l'aggravante speciale era già stata esclusa in primo grado. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato per il quale risultava la condanna confermata in appello e oggetto del ricorso, ma la Corte non entra nel merito della sua configurazione perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che una doglianza non dedotta come motivo di appello è inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi probatori né la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione globale, puntuale e non illogica.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili o infondate se la motivazione del giudice di merito appare sufficiente, non manifestamente illogica e dà conto delle deduzioni difensive, compresa la scelta di non concedere le attenuanti generiche.
  • Un motivo che investe una circostanza o un'aggravante già esclusa dal giudice di primo grado è privo di pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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