Sentenza n. 579/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Brigata Paracadutisti “Folgore” n. M_D E12963 REG2020 0036849 del 15 dicembre 2020, con il quale si negava l'autorizzazione al ricorrente a svolgere l'attività aviolancistica continuativa fuori corpo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa fuori corpo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Capitano dell’Esercito già in servizio presso la Brigata Paracadutisti Folgore e successivamente trasferito presso il Reggimento Logistico Sassari, aveva chiesto l’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa fuori corpo, necessaria per mantenere i livelli operativi e rilevante anche ai fini dell’indennità spettante ai paracadutisti militari fuori corpo. Dopo l’annullamento d’ufficio di un primo diniego, l’Amministrazione aveva nuovamente respinto l’istanza ritenendo non integrato il requisito del rendimento previsto dalla Direttiva P-001, edizione 2017, in ragione del giudizio di “Molto buono” riportato in un rapporto informativo relativo al periodo coincidente con la frequenza del 145° Corso di Stato Maggiore. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione, poiché il diniego non avrebbe esaminato puntualmente le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1025, comma 3, e 1026 d.lgs. 66/2010, degli artt. 623 e ss., 688 e 692 d.P.R. 90/2010 e della Direttiva P-001, nonché erroneità della motivazione, difetto dei presupposti, carenza istruttoria e illogicità. Il ricorrente ha sostenuto che la Direttiva 2017 richiedesse una documentazione caratteristica recante la qualifica formale di “eccellente”, attribuibile alle schede valutative, e non consentisse di valorizzare il giudizio contenuto in un rapporto informativo, privo di qualifica formale e riferito alla frequenza di un corso. Ha inoltre sostenuto che il giudizio relativo al corso non potesse concorrere alla valutazione complessiva del rendimento e che l’edizione 2021 della Direttiva, introducendo espressamente la rilevanza del giudizio “ottimo” nei rapporti informativi, avesse carattere innovativo. Con il terzo motivo è stato dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e carenza istruttoria, in ragione dell’encomio semplice conferito al ricorrente durante il medesimo periodo. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione della nota del 12 febbraio 2021 relativa all’irretroattività delle modifiche alla Direttiva P-001 edizione 2021 e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse, rilevando che la nota del 12 febbraio 2021 riguardava la Direttiva P-001 edizione 2021, mentre il ricorrente contestava l’applicazione della diversa edizione 2017; non sussisteva quindi alcun onere di impugnare la clausola di irretroattività. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del secondo motivo, ritenuto assorbente. Il Collegio ha interpretato il requisito della Direttiva 2017 relativo alla “documentazione caratteristica con qualifica eccellente negli ultimi tre anni” alla luce dell’art. 692 d.P.R. 90/2010 e dell’art. 1026 d.lgs. 66/2010. La scheda valutativa si conclude con l’attribuzione di una delle qualifiche formali tipizzate dalla legge, mentre il rapporto informativo contiene soltanto un giudizio complessivo e non attribuisce una qualifica in senso tecnico. Ne consegue che, nella vigenza della Direttiva 2017, il requisito della qualifica “eccellente” doveva riferirsi alle schede valutative e non poteva essere integrato mediante il giudizio “Molto buono” contenuto in un rapporto informativo redatto in occasione della frequenza di un corso di formazione. Il TAR ha inoltre ritenuto innovativa la modifica introdotta dalla Direttiva 2021, che aveva espressamente incluso il giudizio “ottimo” dei rapporti informativi, escludendo che si trattasse della mera formalizzazione di una prassi preesistente. La modifica del diniego del 2020 era pertanto illegittima per erronea applicazione della Direttiva 2017. Il provvedimento è stato annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo della sentenza. Il giudice ha precisato che l’annullamento non attribuisce direttamente l’autorizzazione, la cui eventuale concessione resta rimessa alla rinnovata valutazione dell’autorità competente, inclusa l’acquisizione del parere favorevole del Comandante di Corpo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per il mancato esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.
artt. 1025, comma 3, e 1026 d.lgs. 66/2010
L’art. 1026 individua le qualifiche formali attribuibili nella scheda valutativa; il requisito della qualifica “eccellente” previsto dalla Direttiva 2017 deve essere riferito a tali qualifiche tipizzate.
artt. 623 e ss. d.P.R. 90/2010
Disciplinano il corso di Stato Maggiore e le relative valutazioni; il giudizio conseguito nel corso non è stato ritenuto idoneo, da solo, a rappresentare il rendimento complessivo rilevante per l’autorizzazione.
art. 692 d.P.R. 90/2010
La documentazione caratteristica comprende, tra gli altri, scheda valutativa e rapporto informativo; solo la scheda valutativa comporta l’attribuzione di una qualifica formale.
Direttiva P-001 - Procedure per l'impiego del Personale Militare dell'Esercito - Edizione 2017, par. 11.3.1
rendimento: documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” negli ultimi 3 anni;
La previsione è stata interpretata nel senso che la qualifica “eccellente” deve risultare da documenti caratteristici che prevedono formalmente l’attribuzione di una qualifica, ossia dalle schede valutative, e non da un rapporto informativo.
Direttiva P-001 - Procedure per l'impiego del Personale Militare dell'Esercito - Edizione 2021, par. 11.3.1
documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” (o “ottimo”, all’interno della voce n. 27 “rendimento”, in caso di Rapporto Informativo) negli ultimi 3 anni;
L’inserimento del riferimento ai rapporti informativi è stato ritenuto innovativo e ampliativo dell’ambito della documentazione rilevante, non meramente ricognitivo di una prassi precedente.
Massime di principio
- Quando una disciplina amministrativa richiede una documentazione caratteristica recante una specifica qualifica formale, il requisito deve essere verificato mediante il documento che, secondo la normativa applicabile, prevede l’attribuzione di quella qualifica; un rapporto informativo contenente soltanto un giudizio valutativo non può essere equiparato a una scheda valutativa.
- Nella valutazione del rendimento di un militare ai fini dell’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica fuori corpo, la Direttiva P-001 edizione 2017 non consente di fondare il diniego sul giudizio contenuto in un rapporto informativo relativo alla frequenza di un corso di formazione, se tale rapporto non attribuisce una qualifica formale “eccellente”.
- L’introduzione, in una versione successiva di una direttiva, di una previsione che ammette espressamente la rilevanza di giudizi contenuti nei rapporti informativi costituisce indice del carattere innovativo della disciplina, quando la versione precedente richiedeva soltanto una qualifica formale senza menzionare tali rapporti.
- L’annullamento giurisdizionale del diniego di un’autorizzazione non comporta automaticamente l’attribuzione del bene della vita quando residuano valutazioni amministrative da compiere e pareri da acquisire; l’Amministrazione deve riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
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