Sentenza n. 2914/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 15/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 15 ottobre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna a fissare un appuntamento e a definire le istanze entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione aveva provveduto in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è richiamata in combinato disposto con l’art. 117 c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
La controversia è stata decisa in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento e l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche senza che sia ancora intervenuto il provvedimento finale sull’istanza sostanziale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi la concreta pretesa fatta valere dal ricorrente mediante l’azione avverso il silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ritenuti ragionevoli; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato.
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