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Regolamento

Regolamento (UE) 2010/1259

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

Normativa europea32010R1259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce norme uniformi per determinare la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nei procedimenti con elementi transnazionali, rafforzando certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità. I coniugi possono scegliere, entro limiti determinati, la legge applicabile; in mancanza di scelta opera una sequenza di criteri di collegamento. Sono previste garanzie formali, clausole di salvaguardia per l’ordine pubblico e la parità di accesso al divorzio, nonché disposizioni transitorie, territoriali e sui rapporti con altri strumenti internazionali.

Disciplina della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nell’ambito di una cooperazione rafforzata tra Stati membri partecipanti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, in presenza di conflitti di leggi, al divorzio e alla separazione personale trattati dalle autorità degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione 2010/405/UE o da successive decisioni adottate ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, TFUE. Le norme possono designare anche la legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non appartenente all’Unione. Sono esclusi, tra l’altro, capacità giuridica, esistenza, validità e riconoscimento del matrimonio, annullamento, nome dei coniugi, effetti patrimoniali, responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, trust e successioni. Il regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi conclusi dal 21 giugno 2012; l’articolo 17 si applica dal 21 giugno 2011.

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 istituisce norme uniformi sui conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione personale nell’ambito di una cooperazione rafforzata. La finalità è aumentare certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità nei procedimenti matrimoniali transnazionali, riducendo il rischio che uno dei coniugi avvii per primo il procedimento per ottenere l’applicazione di una legge ritenuta più favorevole.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica quando il divorzio o la separazione personale presentano un conflitto di leggi e l’autorità è investita in uno Stato membro partecipante. La nozione di autorità giurisdizionale comprende tutte le autorità degli Stati partecipanti competenti per le materie disciplinate dal regolamento.

Restano escluse, anche quando si pongono come questioni preliminari:

  • la capacità giuridica delle persone fisiche;
  • l’esistenza, validità e riconoscimento del matrimonio;
  • l’annullamento del matrimonio;
  • il nome dei coniugi;
  • gli effetti patrimoniali del matrimonio;
  • la responsabilità genitoriale;
  • le obbligazioni alimentari;
  • trust e successioni.

Il regolamento non disciplina la competenza giurisdizionale né il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, materie per le quali resta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Carattere universale

Le norme hanno carattere universale: la legge designata può appartenere a uno Stato membro partecipante, a uno Stato membro non partecipante oppure a uno Stato non appartenente all’Unione europea. Quando il regolamento richiama la legge di uno Stato, devono essere applicate le norme sostanziali vigenti in quello Stato, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e quindi del rinvio.

Scelta della legge da parte dei coniugi

I coniugi possono concordare la legge applicabile al divorzio o alla separazione personale scegliendo una delle seguenti leggi:

  • la legge dello Stato della loro residenza abituale al momento dell’accordo;
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune, se uno dei coniugi vi risiede ancora;
  • la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi;
  • la legge del foro.

L’accordo può essere concluso o modificato in qualsiasi momento, ma normalmente non oltre il momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. Se la legge del foro lo consente, la scelta può essere effettuata anche durante il procedimento; in tale ipotesi l’autorità giudiziaria la mette agli atti secondo la legge del foro.

La scelta deve essere informata e rispettare i diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I coniugi dovrebbero poter accedere a informazioni aggiornate sulla disciplina nazionale e dell’Unione relativa al divorzio e alla separazione personale.

Consenso e requisiti formali dell’accordo

L’esistenza e la validità sostanziale dell’accordo sono valutate secondo la legge che sarebbe applicabile in base al regolamento se l’accordo fosse valido. Un coniuge può tuttavia invocare la legge del Paese della propria residenza abituale al momento della domanda per dimostrare la mancanza di consenso, quando non sarebbe ragionevole valutare il comportamento secondo la legge normalmente applicabile.

Sul piano formale, l’accordo deve essere:

  • redatto per iscritto;
  • datato;
  • firmato da entrambi i coniugi.

La forma scritta comprende una comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole. Se la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi prevede requisiti aggiuntivi, questi devono essere rispettati. Se i coniugi risiedono in Stati partecipanti diversi con requisiti differenti, è sufficiente rispettare quelli di uno dei due Stati. Se soltanto uno dei coniugi risiede in uno Stato partecipante che impone requisiti supplementari, tali requisiti trovano applicazione.

Legge applicabile in mancanza di scelta

In assenza di un accordo valido, l’articolo 8 prevede una sequenza di criteri di collegamento. Si applica, nell’ordine:

  • la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale;
  • in mancanza, la legge dell’ultima residenza abituale comune, purché il periodo non sia terminato da oltre un anno e uno dei coniugi vi risieda ancora;
  • in mancanza, la legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini al momento della domanda;
  • in via residuale, la legge del foro.

La sequenza mira a collegare il procedimento a una legge con cui i coniugi presentano un legame stretto e prevedibile.

Conversione della separazione personale in divorzio

Quando la separazione personale viene convertita in divorzio, si applica al divorzio la stessa legge applicata alla separazione, salvo diverso accordo dei coniugi ai sensi dell’articolo 5. Se la legge applicata alla separazione non prevede la conversione in divorzio, si applicano i criteri dell’articolo 8, sempre salvo una diversa scelta validamente effettuata dalle parti.

Salvaguardie: legge del foro e ordine pubblico

La legge del foro sostituisce quella individuata dagli articoli 5 o 8 quando la legge designata non prevede il divorzio oppure non garantisce a uno dei coniugi pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale per ragioni legate al sesso.

L’applicazione della legge designata può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Le autorità devono applicare il regolamento nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, compreso l’articolo 21 sul divieto di discriminazione. Nessuna disposizione obbliga tuttavia un’autorità giurisdizionale a pronunciare il divorzio quando la propria legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio ai fini del procedimento.

Stati con più sistemi giuridici

Per gli Stati composti da più unità territoriali con sistemi giuridici distinti, il riferimento alla legge dello Stato deve essere inteso come riferimento alla legge dell’unità territoriale pertinente. Analogamente, la residenza abituale e la cittadinanza devono essere collegate all’unità territoriale individuata dalle norme interne, dalla scelta delle parti o, in mancanza, dal legame più stretto.

Per gli Stati con sistemi giuridici differenziati in base a categorie di persone, si applica il sistema individuato dalle norme interne dello Stato; in mancanza, quello con cui i coniugi presentano il legame più stretto. Gli Stati partecipanti non sono tenuti ad applicare il regolamento ai conflitti esclusivamente interni tra propri sistemi giuridici.

Informazioni comunicate dagli Stati membri

Entro il 21 settembre 2011 gli Stati membri partecipanti dovevano comunicare alla Commissione:

  • i requisiti formali nazionali applicabili agli accordi di scelta della legge;
  • la possibilità di effettuare la scelta durante il procedimento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3.

La Commissione rende tali informazioni pubbliche, in particolare attraverso il sito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, e deve mantenerle aggiornate.

Disposizioni transitorie

Il regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di scelta della legge conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012. Gli accordi conclusi prima di tale data producono effetti se conformi alle condizioni di consenso e forma previste dagli articoli 6 e 7. Sono inoltre fatti salvi gli accordi conclusi conformemente alla legge di uno Stato partecipante quando l’autorità giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012.

Rapporti con altri strumenti e revisione

Il regolamento lascia impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. Quanto alle convenzioni internazionali sui conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione, restano salvi gli obblighi derivanti dall’articolo 351 TFUE e le convenzioni di cui gli Stati membri siano parti. Tuttavia, tra gli Stati partecipanti, il regolamento prevale sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di tali Stati nella misura in cui riguardino le stesse materie.

La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione del regolamento entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, corredata, se necessario, da proposte di modifica. Gli Stati membri partecipanti devono fornire le informazioni pertinenti sull’applicazione da parte delle rispettive autorità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 21 giugno 2012, mentre l’articolo 17 si applica dal 21 giugno 2011. Per gli Stati che partecipano successivamente alla cooperazione rafforzata in forza di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, l’applicazione decorre dalla data indicata nella relativa decisione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione ed esclusioni

Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento si applica al divorzio e alla separazione personale in caso di conflitto di leggi. Sono escluse le materie elencate all’articolo 1, paragrafo 2, tra cui capacità giuridica, validità del matrimonio, annullamento, nome, effetti patrimoniali, responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, trust e successioni.

Cooperazione rafforzata e carattere universale

Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti. Ai sensi degli articoli 3 e 4, la legge designata può essere quella di uno Stato partecipante, di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell’Unione.

Scelta della legge applicabile

L’articolo 5 consente ai coniugi di designare congiuntamente la legge dello Stato della residenza abituale comune, dell’ultima residenza abituale comune se uno vi risiede ancora, dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi o la legge del foro. L’accordo può essere concluso o modificato fino al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale e, se ammesso dalla legge del foro, anche durante il procedimento.

Consenso e validità formale dell’accordo

Gli articoli 6 e 7 disciplinano consenso, validità sostanziale e forma dell’accordo. L’accordo deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi; è ammessa una comunicazione elettronica con registrazione durevole. Devono essere rispettati eventuali requisiti formali supplementari previsti dallo Stato o dagli Stati di residenza abituale dei coniugi.

Legge applicabile in mancanza di scelta

L’articolo 8 stabilisce criteri successivi: legge della residenza abituale comune al momento della domanda; legge dell’ultima residenza abituale comune, se cessata da non oltre un anno e uno dei coniugi vi risiede ancora; legge della cittadinanza comune; infine legge del foro.

Conversione della separazione in divorzio

Ai sensi dell’articolo 9, la legge applicata alla separazione personale disciplina anche la successiva conversione in divorzio, salvo diverso accordo dei coniugi. Se tale legge non consente la conversione, si applicano i criteri dell’articolo 8.

Legge del foro, ordine pubblico e diritti fondamentali

L’articolo 10 impone l’applicazione della legge del foro se la legge designata non prevede il divorzio o non garantisce pari condizioni di accesso in ragione del sesso. L’articolo 12 consente di escludere la legge straniera solo se la sua applicazione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. L’articolo 11 esclude il rinvio.

Conflitti territoriali e interpersonali

Gli articoli da 14 a 16 regolano gli Stati con più unità territoriali o sistemi giuridici applicabili a categorie diverse di persone e precisano che il regolamento non impone di disciplinare i conflitti esclusivamente interni tra tali sistemi.

Informazioni nazionali e pubblicità

Entro il 21 settembre 2011 gli Stati membri partecipanti devono comunicare alla Commissione i requisiti formali nazionali e la possibilità di scegliere la legge durante il procedimento. La Commissione rende tali informazioni accessibili, in particolare tramite il sito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Il regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi conclusi dal 21 giugno 2012. Gli accordi anteriori producono effetti se conformi agli articoli 6 e 7; sono inoltre fatti salvi gli accordi conclusi secondo la legge di uno Stato partecipante quando l’autorità giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012.

Rapporti con altri atti e convenzioni

L’articolo 2 fa salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. L’articolo 19 disciplina il rapporto con le convenzioni internazionali sui conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione, stabilendo la prevalenza del regolamento tra Stati partecipanti rispetto alle convenzioni concluse esclusivamente tra alcuni di essi.

Come è indicizzato

Materiediritto internazionale privatodiritto di famigliacooperazione giudiziaria civiledivorzio e separazione personalediritti fondamentali

Testo integrale

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