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Regolamento

Regolamento (UE) 2011/282

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 , recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione)

Normativa europea32011R0282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce norme vincolanti e direttamente applicabili per assicurare un’applicazione uniforme di numerose disposizioni della direttiva IVA, soprattutto in materia di qualificazione delle operazioni e determinazione del luogo di imposizione. Definisce concetti quali sede dell’attività economica, stabile organizzazione, indirizzo permanente e residenza abituale, e disciplina specifiche operazioni, tra cui servizi elettronici, ristorazione, noleggio di mezzi di trasporto, intermediazione e servizi culturali. Prevede inoltre regole su esenzioni, detrazioni, obblighi dei soggetti passivi e regimi speciali, abrogando il regolamento (CE) n. 1777/2005.

Disposizioni di applicazione uniforme della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri e disciplina l’interpretazione e l’applicazione di specifiche disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE, con particolare riguardo a soggetti passivi, operazioni imponibili, luogo delle cessioni e prestazioni, base imponibile, aliquote, esenzioni, detrazioni, obblighi IVA e regimi speciali. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Si applica dal 1o luglio 2011, con disposizioni differite al 1o gennaio 2013 e al 1o gennaio 2015 e con una disposizione applicabile fino al 31 dicembre 2014. Sostituisce il regolamento (CE) n. 1777/2005.

Disposizioni di applicazione uniforme della direttiva IVA

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 rifonde e sostituisce il regolamento (CE) n. 1777/2005, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme del sistema comune dell’IVA previsto dalla direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni hanno natura vincolante e direttamente applicabile e devono essere interpretate restrittivamente, limitatamente alle circostanze specificamente disciplinate.

Ambito e decorrenza

Il regolamento si applica alle disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica, in via generale, dal 1o luglio 2011.

Sono previste decorrenze differenziate:

  • dal 1o gennaio 2013 per l’articolo 3, lettera a), l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1;
  • dal 1o gennaio 2015 per l’articolo 3, lettera b);
  • fino al 31 dicembre 2014 per l’articolo 11, paragrafo 2, lettera c).

L’articolo 64 abroga il regolamento (CE) n. 1777/2005 e prevede che i riferimenti a tale atto siano letti come riferimenti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

Acquisti intracomunitari e identificazione IVA

Il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da un non soggetto passivo in occasione di un cambiamento di residenza non costituisce acquisto intracomunitario quando l’esenzione prevista dall’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non poteva applicarsi al momento della cessione. La stessa esclusione opera per la reintroduzione del mezzo nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in esenzione.

Il soggetto passivo che beneficia della non imposizione degli acquisti intracomunitari conserva tale diritto anche se gli è stato attribuito un numero IVA per prestazioni ricevute o effettuate per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario. Se, invece, comunica tale numero al fornitore per un acquisto intracomunitario, si considera che abbia esercitato l’opzione per l’assoggettamento all’IVA.

Soggetti passivi e qualificazione delle operazioni

Un GEIE costituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 è soggetto passivo quando effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso verso membri o terzi.

I servizi di ristorazione e catering richiedono la fornitura di cibi o bevande accompagnata da servizi di supporto sufficienti a consentirne il consumo immediato. La ristorazione è resa nei locali del prestatore, mentre il catering è prestato in locali diversi. La sola fornitura di alimenti o bevande, anche con trasporto ma senza servizi di supporto, non rientra in tali categorie.

I servizi prestati tramite mezzi elettronici sono quelli forniti via Internet o rete elettronica, essenzialmente automatizzati, con intervento umano minimo e impossibili senza tecnologia informatica. Comprendono, tra l’altro:

  • prodotti digitali, software e aggiornamenti;
  • hosting, gestione automatica e conservazione on line dei dati;
  • contenuti digitalizzati, musica, film, giochi e pubblicazioni elettroniche;
  • pubblicità on line, motori di ricerca ed elenchi Internet;
  • insegnamento a distanza automatizzato.

Restano esclusi, tra gli altri, radiodiffusione e televisione, telecomunicazioni, beni ordinati elettronicamente, supporti fisici, consulenze professionali via posta elettronica, corsi con docente collegato a distanza, accesso a Internet e servizi telefonici via Internet.

Il montaggio delle parti di un macchinario interamente fornite dal cliente costituisce prestazione di servizi. La vendita di un’opzione rientrante nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva è una prestazione distinta dalle operazioni sottostanti.

Sede dell’attività economica e stabile organizzazione

La sede dell’attività economica coincide con il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Per individuarla si considerano il luogo delle decisioni essenziali, la sede legale e il luogo delle riunioni della direzione; in caso di incertezza prevale il luogo delle decisioni essenziali. Un semplice indirizzo postale non è sufficiente.

La stabile organizzazione deve avere un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici. Il possesso di un numero di identificazione IVA non dimostra, da solo, l’esistenza di una stabile organizzazione.

L’indirizzo permanente della persona fisica è quello risultante dai registri della popolazione o comunicato alle autorità fiscali, salvo prova contraria. La residenza abituale è il luogo in cui la persona vive abitualmente in ragione dei propri interessi personali e professionali; se gli interessi professionali sono localizzati altrove, prevalgono quelli personali caratterizzati da legami più stretti.

Luogo delle cessioni e degli acquisti di beni

Quando il massimale per le vendite a distanza viene superato nel corso dell’anno, le cessioni che determinano il superamento e quelle successive dello stesso anno, nonché le cessioni dell’anno successivo, sono soggette alle regole del luogo di arrivo della spedizione o del trasporto. Le cessioni anteriori al superamento restano disciplinate dalle regole precedenti se il cedente non ha optato per l’imposizione e non aveva superato il massimale nell’anno precedente.

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità si determina in base al tragitto del mezzo di trasporto, non al percorso individuale dei passeggeri.

Lo Stato membro di arrivo dell’acquisto intracomunitario conserva il potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato nello Stato membro di partenza. Eventuali correzioni dell’imposta dichiarata nello Stato di partenza sono trattate da quest’ultimo secondo le proprie disposizioni nazionali.

Status e qualità del destinatario dei servizi

Il prestatore determina lo status del destinatario sulla base della direttiva 2006/112/CE e può fare affidamento su elementi documentali verificati con normali procedure di sicurezza commerciale.

Per destinatari stabiliti nella Comunità, il numero individuale IVA costituisce un elemento rilevante se ne viene confermata validità, denominazione e indirizzo secondo il regolamento (CE) n. 904/2010. Se il numero non è ancora stato attribuito, il prestatore deve ottenere altre prove e svolgere una verifica ragionevole. Per destinatari fuori dalla Comunità possono essere utilizzati un certificato dell’autorità fiscale, un numero IVA o analogo numero d’impresa, oppure altra documentazione attendibile.

Un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente all’uso privato, compreso quello dei dipendenti, è considerato non soggetto passivo. In assenza di informazioni contrarie, la comunicazione del numero IVA consente al prestatore di presumere che il servizio sia destinato all’attività economica. Se un servizio unico è destinato sia a uso privato sia professionale, esso rientra nell’articolo 44 della direttiva, salvo pratiche abusive.

Luogo di stabilimento del destinatario

Quando il destinatario è stabilito in un solo paese, il servizio è imponibile in tale paese. Il prestatore determina il luogo sulla base delle informazioni fornite dal destinatario, verificandone l’esattezza mediante controlli ragionevoli.

Se il destinatario è stabilito in più paesi, il servizio è imponibile, in via generale, nel luogo della sede dell’attività economica. Se il servizio è fornito a una stabile organizzazione situata altrove e da essa utilizzato, l’imposizione avviene nel luogo della stabile organizzazione ricevente.

Per individuare la stabile organizzazione, il prestatore considera la natura e l’utilizzazione del servizio, nonché contratto, ordinativo, numero IVA e soggetto che effettua il pagamento. Se non è possibile identificare la stabile organizzazione o il contratto comprende servizi utilizzati in modo non identificabile o quantificabile, il prestatore può considerare il servizio reso presso la sede dell’attività economica del destinatario.

Per i servizi soggetti alle regole degli articoli 56, 58 e 59 della direttiva, il luogo del destinatario è determinato sulla base di informazioni fattuali verificate con normali procedure di sicurezza. In caso di destinatario non soggetto passivo stabilito in più paesi, deve essere privilegiato il luogo che assicura meglio l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva.

La determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento avviene sulla base delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore. Modifiche successive alla destinazione del servizio non incidono sulla territorialità, salvo pratiche abusive.

Prestazioni specifiche e intermediazione

Le concessioni di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio verso soggetti passivi, i servizi di richiesta o riscossione di rimborsi IVA, le traduzioni di testi e, quando costituiscono un servizio unico, le prestazioni organizzative di un funerale rientrano nelle regole generali degli articoli 44 e 45 della direttiva.

I servizi degli intermediari comprendono quelli resi in nome e per conto del destinatario o del prestatore dell’operazione intermediata. L’intermediazione nella fornitura di alloggio alberghiero segue l’articolo 44 se resa a un soggetto passivo che agisce in quanto tale e l’articolo 46 se resa a un non soggetto passivo.

L’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative comprende il diritto di ingresso ottenuto mediante biglietto, abbonamento, biglietto stagionale o quota periodica. Sono inclusi spettacoli, fiere, concerti, mostre, partite, competizioni, conferenze e seminari. Non è incluso l’uso di impianti, come palestre, in cambio di una quota d’iscrizione. I servizi accessori comprendono, ad esempio, l’uso di spogliatoi e servizi sanitari, ma non la mera intermediazione nella vendita dei biglietti.

Ristorazione a bordo e noleggio di mezzi di trasporto

Per la ristorazione e il catering forniti a bordo, la parte comunitaria del trasporto dipende dal tragitto del mezzo. I servizi resi durante tale parte rientrano nell’articolo 57 della direttiva; quelli resi al di fuori di essa, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese o territorio terzo, rientrano nell’articolo 55. Se il servizio si svolge in parte durante e in parte fuori dalla tratta comunitaria, il luogo è determinato unitariamente in base alla situazione all’inizio della prestazione.

Sono mezzi di trasporto i veicoli e le attrezzature concepiti e idonei al trasporto di persone o beni, inclusi automobili, motocicli, biciclette, roulotte, rimorchi, vagoni, navi, aeromobili, trattori e veicoli per persone disabili. Sono esclusi i veicoli immobilizzati permanentemente e i container.

La durata del noleggio si determina sulla base del contratto, che costituisce presunzione superabile con prova contraria. I contratti consecutivi tra le stesse parti relativi allo stesso mezzo formano un periodo unitario; proroghe e contratti consecutivi sono considerati congiuntamente, salvo pratiche abusive. Il luogo di messa a disposizione è quello in cui il destinatario, o un terzo per suo conto, prende fisicamente possesso del mezzo.

Base imponibile e aliquote

Quando il fornitore richiede un importo per il pagamento con carta di credito o debito e il prezzo complessivo non cambia in funzione della modalità di pagamento, tale importo è parte della base imponibile.

La categoria degli alloggi per vacanze comprende anche tende, roulotte e case mobili installate in campeggi e utilizzate come alloggi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE.

Esenzioni

La formazione o riqualificazione professionale esente comprende le prestazioni didattiche direttamente connesse a un’attività commerciale o professionale e quelle di formazione o aggiornamento professionale, indipendentemente dalla durata del corso.

L’esenzione relativa a valute, banconote e monete non si applica ai lingotti di platino. L’esenzione per i servizi connessi all’importazione comprende i trasporti di beni mobili effettuati in occasione di un cambiamento di residenza.

I mezzi di trasporto a uso privato comprendono anche quelli utilizzati per scopi non commerciali da organismi di diritto pubblico e associazioni. Per verificare la soglia nazionale relativa ai beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, si considera il valore di fattura; il valore di più beni può essere aggregato solo se figurano nella stessa fattura emessa dallo stesso soggetto passivo allo stesso cliente.

L’esenzione per talune operazioni assimilate alle esportazioni si applica anche ai servizi elettronici forniti nell’ambito del regime speciale di cui agli articoli da 357 a 369 della direttiva.

Un ERIC può essere qualificato come organismo internazionale se, al momento dell’istituzione:

  • possiede personalità giuridica distinta e piena capacità giuridica;
  • è istituito e disciplinato dal diritto dell’Unione;
  • annovera tra i membri Stati membri e, se opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati;
  • persegue congiuntamente obiettivi specifici, legittimi ed essenzialmente non economici.

L’esenzione opera quando l’ERIC è riconosciuto come organismo internazionale dallo Stato membro ospitante, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dall’accordo tra i membri o dal regolamento (CE) n. 723/2009.

Il certificato di esenzione IVA e/o accise dell’allegato II documenta il diritto all’esenzione prevista dall’articolo 151 della direttiva. Il certificato è normalmente vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante; per gli usi ufficiali gli Stati membri possono dispensare dal visto. In caso di esenzione diretta, il cedente o prestatore conserva il certificato nei propri registri; in caso di rimborso, il certificato è allegato alla richiesta.

Detrazione e documentazione elettronica

Se lo Stato membro di importazione utilizza sistemi elettronici per le formalità doganali, il documento comprovante l’importazione può essere elettronico, purché consenta il controllo dell’esercizio del diritto a detrazione.

Stabile organizzazione, debitore dell’imposta e comunicazione del numero IVA

Ai fini dell’articolo 192 bis della direttiva, rileva soltanto una stabile organizzazione con sufficiente permanenza e adeguati mezzi umani e tecnici, utilizzati per la cessione o prestazione alla quale partecipa. Le attività meramente amministrative, quali contabilità, fatturazione e recupero crediti, non dimostrano di per sé la partecipazione. L’emissione della fattura con il numero IVA della stabile organizzazione fa presumere, salvo prova contraria, la partecipazione della stessa.

Se il soggetto passivo ha la sede dell’attività economica nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, l’articolo 192 bis non si applica, indipendentemente dalla partecipazione della sede all’operazione.

Per le operazioni dell’articolo 262 della direttiva, i soggetti passivi e gli enti identificati ai fini IVA devono comunicare immediatamente il proprio numero IVA ai cedenti o prestatori quando agiscono in quanto tali. Restano esclusi da tale obbligo i soggetti aventi diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari e identificati per le specifiche ragioni previste dall’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) o e), della direttiva.

Regimi speciali

Per l’oro da investimento, i pesi accettati dal mercato comprendono almeno le unità indicate nell’allegato III, tra cui chilogrammi, grammi, once, tael e tola. Il prezzo e il valore sul mercato libero delle monete d’oro sono determinati con riferimento al 1o aprile di ogni anno o, se necessario, al giorno successivo in cui tali valori sono fissati.

Per il regime speciale dei servizi elettronici resi da soggetti passivi non stabiliti, se nel corso di un trimestre si verifica almeno uno dei criteri di esclusione dell’articolo 363 della direttiva, lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto dal regime, anche nel corso del trimestre. Il soggetto deve comunque presentare una dichiarazione IVA per l’intero trimestre relativamente ai servizi effettuati prima dell’esclusione.

Ogni trimestre costituisce un periodo d’imposta autonomo. Dopo la presentazione della dichiarazione, le modifiche devono essere effettuate modificando quella dichiarazione, non mediante una dichiarazione successiva. Gli importi non sono arrotondati all’unità monetaria più vicina e deve essere indicato e versato l’importo esatto dell’IVA.

I pagamenti eccedenti sono rimborsati dallo Stato membro di identificazione o, quando l’importo è già stato distribuito, direttamente dagli Stati membri di consumo. Le modifiche dei pagamenti devono essere riferite alla dichiarazione originaria e non possono essere imputate a dichiarazioni diverse o successive.

Disposizioni principali

Oggetto, efficacia e abrogazione

L’articolo 1 stabilisce misure di applicazione di specifiche disposizioni della direttiva 2006/112/CE. L’articolo 64 abroga il regolamento (CE) n. 1777/2005. Ai sensi dell’articolo 65, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 1o luglio 2011 ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Acquisti intracomunitari e identificazione IVA

Gli articoli 2-4 escludono dalla nozione di acquisto intracomunitario il trasferimento o la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo da parte di un non soggetto passivo in specifiche situazioni. Il possesso di un numero IVA attribuito per determinate prestazioni non elimina il diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari; tuttavia, la comunicazione del numero IVA al fornitore per un acquisto intracomunitario implica l’opzione per l’imposizione.

Soggetti passivi e operazioni imponibili

Il GEIE che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso è soggetto passivo IVA (articolo 5). Gli articoli 6-9 definiscono i servizi di ristorazione e catering, i servizi elettronici, il montaggio di macchinari forniti dal cliente come prestazione di servizi e la vendita di opzioni come prestazione distinta dalle operazioni sottostanti.

Concetti relativi al luogo delle operazioni

Gli articoli 10-13 definiscono sede dell’attività economica, stabile organizzazione, indirizzo permanente e residenza abituale. La sede dell’attività economica è individuata principalmente nel luogo delle funzioni dell’amministrazione centrale e delle decisioni essenziali; il solo numero IVA non prova l’esistenza di una stabile organizzazione.

Luogo delle cessioni e degli acquisti di beni

Gli articoli 14-16 disciplinano il superamento dei massimali per le vendite a distanza, stabilendo quali cessioni sono soggette alle regole del luogo di arrivo; chiariscono che la parte comunitaria del trasporto di passeggeri dipende dal tragitto del mezzo e confermano il potere impositivo dello Stato membro di arrivo dell’acquisto intracomunitario indipendentemente dal trattamento nello Stato di partenza.

Status, qualità e stabilimento del destinatario dei servizi

Gli articoli 17-25 stabiliscono criteri e prove per determinare se il destinatario è soggetto passivo, se agisce in tale qualità e dove è stabilito. Il prestatore può basarsi sul numero IVA o su altre prove sottoposte a verifiche ragionevoli. I servizi destinati esclusivamente all’uso privato sono trattati come resi a un non soggetto passivo; la valutazione avviene sulla base delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore.

Prestazioni di servizi e regole di territorialità

Gli articoli 26-41 chiariscono il trattamento territoriale di diritti di radiodiffusione televisiva, richieste di rimborso IVA, servizi funerari, traduzioni, intermediazione alberghiera, accesso a manifestazioni, montaggio di beni, ristorazione a bordo e noleggio di mezzi di trasporto. Sono definiti i mezzi di trasporto, la durata del noleggio e il luogo di effettiva messa a disposizione.

Base imponibile e aliquote

L’articolo 42 stabilisce che l’importo richiesto per il pagamento con carta di credito o debito integra la base imponibile quando il prezzo complessivo resta invariato rispetto alla modalità di pagamento. L’articolo 43 include tra gli alloggi per vacanze la locazione di tende, roulotte e case mobili installate in campeggi e utilizzate come alloggi.

Esenzioni IVA

Gli articoli 44-51 precisano l’ambito delle esenzioni per formazione professionale, operazioni finanziarie relative all’oro, servizi connessi all’importazione, mezzi di trasporto a uso privato, beni nel bagaglio dei viaggiatori, servizi elettronici e organismi internazionali. Sono stabiliti i requisiti per gli ERIC e il modello di certificato di esenzione IVA e/o accise.

Detrazione e documentazione elettronica

L’articolo 52 riconosce come documento comprovante l’importazione anche la versione elettronica, se il sistema consente di controllare l’esercizio del diritto a detrazione.

Debitori dell’imposta e obblighi di identificazione

Gli articoli 53-55 disciplinano la partecipazione della stabile organizzazione alle operazioni rilevanti per l’articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE e impongono ai soggetti interessati di comunicare immediatamente il numero di identificazione IVA per le operazioni previste dall’articolo 262 della direttiva.

Regimi speciali

Gli articoli 56-63 disciplinano i pesi accettati dal mercato dell’oro, la determinazione annuale dei valori delle monete d’oro e il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi elettronici a non soggetti passivi. Sono regolati esclusione, dichiarazioni trimestrali, modifiche, arrotondamenti, rimborsi e imputazione dei pagamenti.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntofiscalità indirettaprestazioni transfrontalierecommercio intracomunitariocooperazione amministrativa fiscale

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