Regolamento (UE) 2010/904
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde il regolamento (CE) n. 1798/2003 e istituisce un quadro comune per la cooperazione amministrativa in materia di IVA. Prevede scambi di informazioni su richiesta, automatici e spontanei, banche dati elettroniche, accessi automatizzati, controlli simultanei, partecipazione transfrontaliera dei funzionari ed Eurofisc. Disciplina inoltre i flussi informativi e finanziari relativi ai regimi speciali IVA e le comunicazioni connesse ai rimborsi IVA transfrontalieri, assicurando riservatezza, protezione dei dati e limiti al rifiuto delle richieste.
Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e contrasto alle frodi in materia di IVA.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri incaricate dell’applicazione della normativa IVA e disciplina la cooperazione con la Commissione, lo scambio e l’archiviazione elettronica delle informazioni, le indagini amministrative, i controlli simultanei, Eurofisc, i regimi speciali IVA per i servizi transfrontalieri e la procedura di rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso. Si applica territorialmente agli Stati membri e, alle condizioni previste dall’articolo 50, agli scambi con paesi terzi. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica principalmente dal 1o gennaio 2012, con decorrenze differenziate per Eurofisc, l’archiviazione dei dati e i regimi speciali. Fa salva la mutua assistenza giudiziaria penale e non pregiudica obblighi più ampi derivanti da altri atti o accordi.
Cooperazione amministrativa e contrasto alle frodi IVA
Il regolamento (UE) n. 904/2010 rifonde il regolamento (CE) n. 1798/2003 e istituisce un sistema comune di cooperazione amministrativa in materia di IVA. La finalità è proteggere il gettito degli Stati membri, migliorare i controlli sulle operazioni transfrontaliere e contrastare evasione, elusione e frodi, comprese le frodi carosello. Il sistema si basa soprattutto sullo scambio elettronico di informazioni, sulla cooperazione tra autorità fiscali e sull’utilizzo di banche dati comuni o interoperabili.
Ambito e soggetti coinvolti
Il regolamento si applica alle autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’applicazione della normativa IVA e disciplina anche la cooperazione con la Commissione. Ogni Stato membro deve:
- comunicare alla Commissione l’autorità competente entro il 1o dicembre 2010;
- designare un unico ufficio centrale di collegamento;
- individuare, se necessario, servizi di collegamento e funzionari competenti;
- assicurare il coordinamento interno e il funzionamento dei sistemi di scambio.
Il regolamento non incide sull’applicazione delle norme nazionali di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Sono inoltre fatti salvi obblighi di assistenza più ampi derivanti da altri atti dell’Unione o da accordi bilaterali e multilaterali.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 distingue l’ufficio centrale di collegamento, che rappresenta il principale punto di contatto con gli altri Stati membri, dai servizi di collegamento e dai funzionari competenti autorizzati agli scambi diretti. Lo scambio automatico consiste nella comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate; lo scambio spontaneo è invece non sistematico e avviene senza richiesta quando le informazioni appaiono utili a un altro Stato membro.
Sono inoltre definite le operazioni intracomunitarie, il numero di identificazione IVA, l’indagine amministrativa, l’accesso automatizzato, la rete CCN/CSI e il controllo simultaneo. Dal 1o gennaio 2015 si applicano anche le definizioni contenute negli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE.
Scambio di informazioni su richiesta
Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata deve comunicare le informazioni utili all’accertamento dell’IVA e, ove necessario, svolgere le indagini amministrative necessarie. La richiesta deve essere presentata mediante formulario tipo, salvo i casi previsti dal regolamento o situazioni eccezionali adeguatamente motivate.
L’autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità nazionale. Può trasmettere relazioni, attestati, documenti, copie conformi o estratti; gli originali sono trasmessi solo se ciò non è vietato dalla normativa dello Stato membro interpellato.
I termini ordinari sono i seguenti:
- entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
- entro un mese se le informazioni sono già disponibili;
- termini diversi possono essere concordati per determinate categorie di casi;
- se il termine non può essere rispettato, l’autorità interpellata deve informare immediatamente per iscritto l’autorità richiedente, indicando le ragioni e la data prevista per la risposta.
Per le cessioni e prestazioni indicate nell’allegato I, dal 1o gennaio 2015 un’indagine amministrativa può essere rifiutata solo nei casi limitati previsti dall’articolo 7, paragrafo 4, tra cui l’applicazione dei motivi di cui all’articolo 54, precedenti informazioni fornite sul medesimo soggetto in un’indagine svolta da meno di due anni o altre ragioni ammesse dal regolamento. In caso di rifiuto per determinati motivi, devono comunque essere fornite le date e i valori delle operazioni pertinenti effettuate negli ultimi due anni.
Scambio automatico e spontaneo
Le informazioni devono essere trasmesse senza preventiva richiesta quando:
- la tassazione deve avvenire nello Stato membro di destinazione e le informazioni dello Stato di origine sono necessarie ai controlli;
- vi è motivo di ritenere che nell’altro Stato membro sia stata o possa essere stata violata la normativa IVA;
- esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro.
Lo scambio automatico riguarda categorie predeterminate, con periodicità e modalità definite secondo la procedura prevista dall’articolo 58, paragrafo 2. Uno Stato membro può non partecipare a una o più categorie se la raccolta dei dati imporrebbe nuovi obblighi ai debitori IVA o oneri amministrativi sproporzionati.
Dal 1o gennaio 2015 ogni Stato membro deve procedere, in particolare, allo scambio automatico di informazioni utile a verificare se i soggetti passivi non stabiliti nello Stato di consumo dichiarano e versano correttamente l’IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici, anche quando non utilizzano il regime speciale. Le informazioni non rientranti nello scambio automatico devono essere trasmesse spontaneamente quando l’autorità ne è a conoscenza e le ritiene utili.
Feedback e qualità delle informazioni
L’autorità che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 7 o 15 può chiedere un feedback all’autorità ricevente. Il feedback deve essere trasmesso il più rapidamente possibile, salvo i limiti derivanti dal segreto fiscale, dalla protezione dei dati o da un onere amministrativo sproporzionato.
Gli Stati membri devono garantire che le informazioni scambiate siano aggiornate, complete, esatte e comparabili. Devono inoltre adottare procedure di verifica dei dati forniti per l’identificazione IVA, normalmente prima dell’identificazione o, quando siano effettuati soltanto controlli preliminari, entro sei mesi.
Archiviazione elettronica e accesso automatizzato
Ogni Stato membro deve archiviare in un sistema elettronico:
- le informazioni raccolte ai sensi del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;
- i dati identificativi, l’attività, l’organizzazione, l’indirizzo e la data di attribuzione del numero IVA;
- i numeri IVA non più validi e la data di cessazione della validità;
- le informazioni relative ai regimi speciali previste dalla direttiva 2006/112/CE.
Le informazioni devono essere inserite immediatamente, salvo le deroghe previste per i dati raccolti periodicamente o per le correzioni. Devono rimanere disponibili per almeno cinque anni a decorrere dalla fine del primo anno civile in cui deve essere consentito l’accesso.
Le autorità degli altri Stati membri devono ottenere senza indugio un accesso automatico. L’accesso comprende, tra l’altro, i numeri IVA, i valori complessivi delle cessioni e prestazioni intracomunitarie, i numeri dei fornitori e i valori delle operazioni riferibili a ciascun acquirente o committente. L’accesso a determinate informazioni relative a soggetti identificati in altri Stati membri è subordinato alle condizioni specifiche dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), tra cui l’esistenza di un’indagine su una sospetta frode, l’utilizzo di un funzionario di collegamento Eurofisc e l’accesso durante l’orario lavorativo.
Validità dei numeri di identificazione IVA
Il numero IVA deve risultare non valido almeno quando il soggetto dichiara o l’amministrazione ritiene che abbia cessato l’attività economica. La cessazione può essere presunta quando il soggetto, nonostante una sollecitazione, non presenta dichiarazioni IVA o elenchi riepilogativi per un anno dal termine di presentazione del primo documento mancante. Il soggetto conserva il diritto di dimostrare l’esistenza dell’attività economica con altri mezzi.
La validità deve inoltre essere soppressa quando siano stati forniti dati falsi per l’identificazione o non siano stati comunicati cambiamenti tali che, se conosciuti, avrebbero comportato il rifiuto o la revoca dell’identificazione.
Notifica di atti e partecipazione alle indagini
Lo Stato membro richiedente può chiedere allo Stato membro interpellato di notificare atti e decisioni relativi all’applicazione della normativa IVA. La richiesta deve indicare il contenuto dell’atto, il nome e l’indirizzo del destinatario e ogni altro elemento utile. L’autorità interpellata comunica immediatamente l’esito e la data della notifica.
Agenti dell’autorità richiedente possono essere presenti presso gli uffici dell’autorità interpellata o durante le indagini amministrative, ma solo previo accordo e secondo le modalità stabilite dallo Stato membro interpellato. Le indagini restano svolte dagli agenti dello Stato membro interpellato; gli agenti stranieri non possono esercitare autonomamente i poteri di controllo, pur potendo accedere ai locali e ai documenti per il tramite degli agenti nazionali. Devono essere muniti di un mandato scritto indicante identità e qualifica ufficiale.
Controlli simultanei
Gli Stati membri possono concordare controlli simultanei quando li ritengono più efficaci rispetto a un controllo condotto da un solo Stato. Lo Stato membro che propone il controllo deve individuare i soggetti passivi interessati, motivare per quanto possibile la proposta e indicare il periodo di esecuzione.
Lo Stato destinatario deve comunicare l’assenso o il rifiuto motivato, in linea di massima entro due settimane e comunque entro un mese. Le autorità interessate designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
Informazioni accessibili ai soggetti passivi
Le persone interessate a cessioni intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi devono poter ottenere per via elettronica la conferma della validità del numero IVA di una persona e del nome e indirizzo corrispondenti. La conferma deve riflettere i dati presenti nel sistema elettronico previsto dall’articolo 17 e deve essere fornita nel rispetto delle norme nazionali sulla protezione dei dati.
La Commissione pubblica inoltre sul proprio sito internet le disposizioni nazionali che recepiscono il titolo XI, capo 3, della direttiva 2006/112/CE, comprese le informazioni sugli obblighi di fatturazione applicabili nei diversi Stati membri.
Eurofisc
Eurofisc è una rete decentrata per lo scambio rapido di informazioni mirate contro le frodi IVA. Gli Stati membri partecipanti:
- istituiscono un meccanismo multilaterale di allerta precoce;
- coordinano lo scambio rapido di informazioni nei relativi ambiti di attività;
- coordinano la risposta dei funzionari di collegamento alle allerte.
La partecipazione è facoltativa per ciascun ambito di attività, ma lo Stato membro che aderisce deve partecipare attivamente allo scambio multilaterale. Ogni Stato membro designa almeno un funzionario di collegamento Eurofisc; i partecipanti designano coordinatori per periodi determinati. La Commissione assicura sostegno tecnico e logistico, senza accesso alle informazioni scambiate. Gli scambi sono riservati e i coordinatori presentano una relazione annuale al comitato permanente per la cooperazione amministrativa.
Regimi speciali IVA per servizi transfrontalieri
Gli articoli 38-42 disciplinano il periodo fino al 31 dicembre 2014, mentre gli articoli 43-47 si applicano dal 1o gennaio 2015. Le informazioni di identificazione e le dichiarazioni devono essere trasmesse elettronicamente dallo Stato membro di identificazione agli Stati membri interessati.
I principali termini sono:
- trasmissione delle informazioni di identificazione entro dieci giorni dalla fine del mese di ricezione;
- trasmissione delle dichiarazioni entro i dieci giorni successivi alla fine del mese di ricezione;
- trasferimento dei pagamenti entro dieci giorni dalla fine del mese in cui il pagamento è pervenuto;
- conversione in euro secondo il tasso BCE dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione, o del primo giorno successivo di pubblicazione se il tasso non è disponibile.
In caso di pagamento parziale, lo Stato membro di identificazione ripartisce il pagamento tra gli Stati membri di consumo in proporzione all’imposta dovuta. Per il regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione può trattenere:
- il 30% dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;
- il 15% dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;
- lo 0% dal 1o gennaio 2019.
Rimborsi IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato di rimborso
Quando l’autorità dello Stato membro di stabilimento riceve una richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, deve trasmetterla elettronicamente allo Stato membro di rimborso entro quindici giorni di calendario, salvo l’applicazione dell’articolo 18 della direttiva. Deve inoltre confermare che il richiedente è soggetto passivo ai fini IVA e che il numero di identificazione o registrazione è valido per il periodo di riferimento.
Le autorità dello Stato membro di rimborso comunicano le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE e notificano se intendono richiedere una descrizione dell’attività economica secondo codici armonizzati basati sulla classificazione NACE Revisione 2 prevista dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
Rapporti con la Commissione e paesi terzi
Gli Stati membri e la Commissione esaminano periodicamente il funzionamento della cooperazione amministrativa. La Commissione centralizza l’esperienza degli Stati membri, raccoglie informazioni statistiche e può fornire perizie, assistenza tecnica e logistica.
Le informazioni ricevute da un paese terzo possono essere trasmesse agli altri Stati membri interessati, nei limiti degli accordi applicabili. Le informazioni ottenute in base al regolamento possono essere comunicate a un paese terzo solo se l’autorità dello Stato membro di origine acconsente e il paese terzo si impegna a fornire la cooperazione necessaria per acquisire gli elementi comprovanti l’irregolarità.
Limiti alle richieste e riservatezza
Le comunicazioni devono avvenire, per quanto possibile, con mezzi elettronici. Se una richiesta non è trasmessa integralmente tramite il sistema elettronico, l’autorità ricevente deve accusarne ricevuta entro cinque giorni lavorativi; lo stesso termine vale per segnalare che la richiesta è stata inviata all’autorità sbagliata.
L’autorità interpellata può rifiutare l’assistenza quando:
- il numero o il tipo delle richieste impone un onere amministrativo eccessivo;
- l’autorità richiedente non ha esaurito le fonti informative consuete;
- la normativa o la prassi dello Stato interpellato non consentono di svolgere l’indagine o utilizzare le informazioni per esigenze proprie;
- lo Stato richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti;
- la comunicazione comporterebbe la divulgazione di segreti protetti o sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Il segreto bancario non può essere invocato per rifiutare informazioni riguardanti un soggetto identificato ai fini IVA nello Stato richiedente. Tutte le informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio e possono essere utilizzate per l’accertamento, la riscossione e il controllo amministrativo dell’IVA, per determinati altri tributi e, nel rispetto delle garanzie applicabili, in procedimenti giudiziari.
Le archiviazioni e gli scambi sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri possono limitare gli obblighi e i diritti relativi all’informazione degli interessati, all’accesso e alle altre garanzie previste dalla direttiva nella misura necessaria a salvaguardare la prevenzione e l’accertamento delle violazioni fiscali e gli interessi finanziari degli Stati membri.
Entrata in vigore, abrogazione e decorrenze
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le principali decorrenze sono:
- 1o novembre 2010: articoli 33-37 su Eurofisc;
- 1o gennaio 2012: applicazione generale e articoli 38-42;
- 1o gennaio 2013: capo V, ad eccezione degli articoli 22 e 23;
- 1o gennaio 2015: articoli 43-47 e disciplina dei regimi speciali successiva al 2014.
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è abrogato dal 1o gennaio 2012, con mantenimento transitorio di alcune disposizioni, tra cui il capo V fino al 31 dicembre 2012. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi riferiti al regolamento (UE) n. 904/2010.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e definizioni
Gli articoli 1 e 2 stabiliscono le condizioni e le procedure per la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione, al fine di accertare correttamente l’IVA, verificarne l’applicazione e contrastare le frodi. Sono definite, tra l’altro, le nozioni di ufficio centrale di collegamento, servizio di collegamento, funzionario competente, scambio automatico, scambio spontaneo, accesso automatizzato, operazioni intracomunitarie e controllo simultaneo.
Autorità competenti e uffici di collegamento
Gli articoli 3-6 impongono agli Stati membri di comunicare alla Commissione l’autorità competente e di designare un unico ufficio centrale di collegamento. Possono essere designati servizi di collegamento e funzionari competenti; le richieste ricevute fuori dalla competenza territoriale o funzionale devono essere trasmesse senza indugio all’ufficio centrale.
Scambio di informazioni su richiesta
Gli articoli 7-12 impongono all’autorità interpellata di fornire le informazioni richieste e, se necessario, svolgere indagini amministrative. Le richieste sono normalmente presentate mediante formulario tipo; le informazioni devono essere comunicate al più presto e comunque entro tre mesi, oppure entro un mese se già disponibili. Sono ammesse proroghe o termini diversi concordati per categorie specifiche di casi.
Scambio automatico e spontaneo
Gli articoli 13-15 prevedono lo scambio senza preventiva richiesta quando la tassazione avviene nello Stato di destinazione, vi è una possibile violazione della normativa IVA o sussiste un rischio di perdita di gettito. Lo scambio può essere automatico, per categorie e periodicità definite secondo la procedura prevista, oppure spontaneo. Dal 1o gennaio 2015 è previsto in particolare lo scambio automatico per verificare la corretta dichiarazione e il pagamento dell’IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici.
Archiviazione elettronica e accesso ai dati IVA
Gli articoli 17-24 impongono la conservazione elettronica di dati relativi ai soggetti identificati ai fini IVA, ai numeri IVA, alle operazioni intracomunitarie e ai regimi speciali. I dati devono essere aggiornati, completi ed esatti, inseriti immediatamente o entro i termini specifici previsti, conservati per almeno cinque anni e resi accessibili automaticamente alle autorità degli altri Stati membri.
Qualità e validità dei numeri IVA
Gli articoli 22 e 23 richiedono procedure di verifica dei dati forniti per l’identificazione IVA, in linea di massima prima dell’identificazione o entro sei mesi. Il numero IVA deve risultare non valido, tra l’altro, quando il soggetto ha cessato l’attività, non presenta dichiarazioni o elenchi riepilogativi per un anno dopo il primo termine mancato, oppure ha fornito dati falsi o non aggiornati.
Notifiche amministrative
Gli articoli 25-27 consentono allo Stato membro richiedente di chiedere la notifica di atti e decisioni IVA nel territorio dello Stato membro interpellato. La richiesta deve identificare il destinatario e l’atto; l’autorità interpellata comunica senza indugio l’esito e la data della notifica.
Presenza dei funzionari e controlli simultanei
Gli articoli 28-30 consentono, previo accordo, la presenza di agenti dell’autorità richiedente presso gli uffici o durante indagini nello Stato membro interpellato, senza attribuire loro poteri di controllo autonomi. Gli Stati membri possono organizzare controlli simultanei; lo Stato destinatario della proposta deve rispondere, in linea di massima, entro due settimane e comunque entro un mese.
Informazioni ai soggetti passivi
L’articolo 31 garantisce la conferma elettronica della validità del numero IVA e dei dati identificativi corrispondenti. L’articolo 32 impone alla Commissione di pubblicare sul proprio sito le disposizioni nazionali relative agli obblighi di fatturazione previsti dalla direttiva 2006/112/CE.
Eurofisc
Gli articoli 33-37 istituiscono Eurofisc quale rete per lo scambio rapido e mirato di informazioni antifrode. Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività scelti, designano almeno un funzionario di collegamento e possono nominare coordinatori. La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico, ma non accede alle informazioni scambiate nella rete.
Regimi speciali IVA
Gli articoli 38-47 disciplinano, fino al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio 2015, gli scambi elettronici di dati relativi ai regimi speciali IVA previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Sono previsti termini di trasmissione di dieci giorni dalla fine del mese, trasferimento dei pagamenti entro dieci giorni dalla fine del mese di ricezione e conversione in euro secondo i tassi BCE. Per il regime applicabile ai servizi elettronici, la ritenuta dello Stato membro di identificazione è pari al 30% dal 2015 al 2016, al 15% dal 2017 al 2018 e allo 0% dal 2019.
Rimborsi IVA transfrontalieri
L’articolo 48 disciplina la trasmissione elettronica delle richieste di rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE. Lo Stato membro di stabilimento deve trasmettere la richiesta entro quindici giorni di calendario, salvo l’applicazione dell’articolo 18 della direttiva, confermando lo status IVA del richiedente e la validità del numero identificativo.
Rapporti con Commissione e paesi terzi
Gli articoli 49 e 50 prevedono valutazioni periodiche, comunicazioni statistiche e informative alla Commissione e la possibilità di scambiare informazioni con paesi terzi, nel rispetto degli accordi applicabili e delle norme sul trasferimento dei dati personali.
Condizioni, riservatezza e utilizzo delle informazioni
Gli articoli 51-57 privilegiano i mezzi elettronici, disciplinano lingua, sistemi informatici, costi e limiti alle richieste. L’assistenza può essere rifiutata in caso di onere amministrativo eccessivo, mancato esaurimento delle fonti interne, assenza di poteri equivalenti, segreti protetti o ordine pubblico; il segreto bancario non può costituire motivo di rifiuto. Le informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio, utilizzabili per finalità fiscali e, alle condizioni previste, in procedimenti giudiziari e per altri tributi.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è abrogato dal 1o gennaio 2012, con alcune disposizioni transitorie. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione e si applica principalmente dal 1o gennaio 2012; gli articoli 33-37 si applicano dal 1o novembre 2010, il capo V salvo gli articoli 22 e 23 dal 1o gennaio 2013, gli articoli 38-42 dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 e gli articoli 43-47 dal 1o gennaio 2015.
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