Ordinanza n. 1007/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 3283 del 31.10.2025, recante nuovo annullamento d’ufficio in autotutela dell’attestato di libera circolazione a scarico n. 23402 del 14.5.2024 e della licenza di esportazione definitiva n. 100066 del 21.5.2024; - del provvedimento prot. n. 3291 del 31.10.2025, recante annullamento d’ufficio in autotutela del certificato di avvenuta spedizione n. 67 del 18.3.2008 e successivi rinnovi, dell’attestato di libera circolazione a scarico n. 23402 del 14.5.2024 e della licenza di esportazione definitiva n. 100066 del 21.5.2024; - per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluse la nota prot. n. 18067 dell’8.9.2025, recante comunicazione di avvio di nuovo procedimento di annullamento, e la nota prot. n. 18064 dell’8.9.2025, recante comunicazione di avvio di procedimento di riesame;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due provvedimenti ministeriali di annullamento d'ufficio dell'attestato di libera circolazione, della licenza di esportazione definitiva e del certificato di avvenuta spedizione con successivi rinnovi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti del Ministero della Cultura del 31 ottobre 2025, con i quali sono stati nuovamente annullati d'ufficio, in autotutela, rispettivamente l'attestato di libera circolazione a scarico e la licenza di esportazione definitiva relativi a un bene artistico, nonché il certificato di avvenuta spedizione del 2008 con i successivi rinnovi e i medesimi titoli del 2024. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui le comunicazioni di avvio dei procedimenti di annullamento e di riesame. Nel corso dell'udienza il Collegio ha rilevato che, tra i documenti già depositati, mancava il certificato di avvenuta spedizione oggetto dell'annullamento. Dalla precedente sentenza del TAR risultava che il certificato era stato rinnovato tre volte, a seguito di accertamenti dell'Ufficio Esportazione di Genova effettuati nel 2013, nel 2018 e nel 2024. La parte ricorrente ha quindi prodotto il certificato con alcune annotazioni di rinnovo, ma il Collegio ha ritenuto necessario acquisire anche il certificato recante tutte le annotazioni degli accertamenti, le autorizzazioni ministeriali relative ai rinnovi e la nota dell'Ufficio Esportazione contenente il parere favorevole all'ultimo rinnovo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure né ha deciso sulla legittimità degli annullamenti d'ufficio. Ha disposto un'integrazione istruttoria, ordinando a entrambe le parti di depositare entro il 20 novembre 2026 il certificato con le annotazioni degli accertamenti del 2013, 2018 e 2024, le autorizzazioni ministeriali del 2014, 2018 e 2024 e la nota dell'Ufficio Esportazione di Genova del 16 maggio 2024 con il relativo parere favorevole. Ha fissato l'udienza di discussione del merito al 13 gennaio 2027 e disposto la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il Collegio li richiama quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori nel processo amministrativo, finalizzati all'acquisizione della documentazione necessaria alla decisione.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, manchi agli atti un documento direttamente oggetto del provvedimento impugnato o risultino incomplete le annotazioni e la documentazione relative ai suoi rinnovi, il giudice amministrativo può ordinare alle parti il deposito del documento e degli atti presupposti necessari alla ricostruzione della vicenda.
- In presenza di un'integrazione istruttoria disposta per acquisire documenti rilevanti, il giudice può rinviare la discussione del merito a una successiva udienza senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4353/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4354/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4355/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4356/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4357/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4358/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →