Sentenza n. 546/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” n.14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura - Settore 2 – Borghi aree e parchi archeologici, assunto in data 18/12/2020- numero registro dipartimento n. 385, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - dell'allegato 1, nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto e/o consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuti; nonché, in via subordinata, per la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale di accertamento, impegno delle somme e approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, con relativo allegato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
Il Comune ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale regionale e degli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché, in via subordinata, la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 17 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il testo non indica specifici motivi di illegittimità dedotti contro la graduatoria o gli altri atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure né la domanda risarcitoria. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente possa disporre dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice deve conformarsi a tale dichiarazione e non può decidere la controversia nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della natura processuale della decisione e dell’assetto degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non risultano repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminarne il merito.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può determinare la definizione in rito mediante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- A fronte di una valida dichiarazione di non interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Come è indicizzato
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