Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 546/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” n.14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura - Settore 2 – Borghi aree e parchi archeologici, assunto in data 18/12/2020- numero registro dipartimento n. 385, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - dell'allegato 1, nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto e/o consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuti; nonché, in via subordinata, per la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202100261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale di accertamento, impegno delle somme e approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, con relativo allegato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

Il Comune ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale regionale e degli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché, in via subordinata, la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 17 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il testo non indica specifici motivi di illegittimità dedotti contro la graduatoria o gli altri atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure né la domanda risarcitoria. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente possa disporre dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice deve conformarsi a tale dichiarazione e non può decidere la controversia nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della natura processuale della decisione e dell’assetto degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non risultano repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminarne il merito.
  • Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può determinare la definizione in rito mediante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • A fronte di una valida dichiarazione di non interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.