Sentenza del 05/10/2018 n. 24451 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Volontari delle Onlus - Rimborsi spese non documentati - Equiparazione "ex lege" a compensi - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva ritenuto legittimo il recupero delle ritenute fiscali e delle sanzioni relative alle somme corrisposte ai volontari nell'anno d'imposta 2000. Sosteneva, tra l'altro, che tali somme fossero rimborsi spese non imponibili, che un precedente giudicato relativo all'anno 1999 escludesse la natura subordinata del rapporto, che vi fossero vizi nell'accesso della Guardia di Finanza, nella motivazione degli avvisi di accertamento e nell'utilizzo di dichiarazioni raccolte dalla Direzione provinciale del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la Confraternità al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. Ha stabilito che le somme corrisposte in modo forfetario, senza collegamento con spese specificamente individuate, effettivamente sostenute e documentate, non sono rimborsi spese ma compensi soggetti a tassazione e a ritenuta. Ha inoltre escluso che il giudicato relativo all'anno 1999 fosse vincolante per il 2000, ritenendo necessaria un'autonoma valutazione per ciascuna annualità e rilevando la diversa questione della prova delle spese. Le ulteriori doglianze sono state ritenute infondate, assorbite o non decisive.
Norme richiamate
Legge n. 266 del 1991, art. 2
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
La norma consente esclusivamente il rimborso di spese effettivamente sostenute, specificamente individuate e documentabili. Un rimborso forfetario, non collegato a singole spese, è qualificato come compenso e diventa soggetto a tassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25
La disposizione è stata richiamata quale base normativa per l'applicazione delle ritenute sui compensi qualificati come redditi di lavoro autonomo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74
Il riferimento alla norma non esclude l'onere di provare documentalmente le spese effettivamente sostenute, che deriva direttamente dalla disciplina sul volontariato.
Codice civile, art. 2909, e Codice di procedura civile, art. 324
Il giudicato esterno relativo a una diversa annualità fiscale vincola per più periodi soltanto rispetto a elementi permanenti della fattispecie. Non vincola quando la valutazione dipende da fatti, annualità o presupposti diversi.
Codice di procedura civile, art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5
Le censure della ricorrente sono state esaminate come denunce di violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali, ma sono state ritenute infondate o non decisive.
Massime di principio
- Per le associazioni di volontariato, il rimborso spese deve essere analitico: occorre indicare la singola spesa, dimostrarne l'effettivo sostenimento e rispettare i limiti previamente stabiliti dall'organizzazione.
- Un pagamento periodico o forfetario, non correlato a documenti e spese specifiche, può essere riqualificato fiscalmente come compenso, anche se formalmente denominato rimborso spese.
- L'onere della prova grava sull'associazione che intende escludere l'applicazione delle ritenute: deve conservare e produrre idonea documentazione delle spese sostenute dai volontari.
- L'assenza di un rapporto di lavoro subordinato non basta a rendere automaticamente non imponibili le somme corrisposte: resta necessario dimostrare che si tratti di rimborsi conformi alla legge.
- Un giudicato tributario relativo a un diverso anno d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi; per ogni annualità può essere necessaria una nuova valutazione dei fatti e della documentazione.
- Quando la decisione fiscale si fonda autonomamente sulla mancanza di documentazione delle spese, le contestazioni relative ad altre fonti di prova possono risultare non decisive o assorbite.
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