Cassazione Penale, Sentenza n. 1797/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Parigini è stato accusato del reato previsto dall'art. 495 c.p. in relazione all'invio, dopo la contestazione di un'infrazione stradale, di una dichiarazione con la quale attribuiva la guida del proprio veicolo a Alben (Arben) Kurti, allegando copia della patente di quest'ultimo. Kurti, trasferitosi da Torino e residente a Sarno, riceveva la contestazione e presentava denuncia-querela. In Cassazione il ricorrente impugnava la sentenza di appello con due motivi: (1) vizio di motivazione e apparente illogicità della valutazione probatoria (sosteneva che l'unico elemento certo fosse la proprietà del veicolo e criticava l'uso di indizi quali la diversità della firma, la disponibilità della copia della patente e l'incertezza sul fatto che Kurti non fosse rientrato a Torino); (2) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla riduzione delle attenuanti generiche in misura non massima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato correttamente la decisione: l'imputato era l'unico interessato a sottrarsi la sanzione attribuendola a un terzo; risultavano indizi convergenti (trasferimento anagrafico di Kurti a Sarno, spedizione della missiva da Torino, disponibilità della copia della patente da parte dell'imputato per ragioni professionali, difformità delle firme). La valutazione indiziaria è stata considerata corretta perché operata globalmente e non in modo atomistico. Sull'afflittività della pena la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito (pena base inferiore alla media edittale, considerazione di precedente penale estero e abuso di fiducia; riduzione per attenuanti generiche non al massimo ma adeguatamente motivata). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma sanzionatoria invocata per il comportamento di attribuzione fittizia della guida a terzi; la Corte ha ritenuto provato il fatto alla stregua degli indizi acquisiti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato formulato entro i limiti richiesti.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (ed estensioni successive)
Richiamata per la disciplina della trattazione del ricorso senza intervento delle parti (udienza camerale) e per le proroghe/estensioni temporali applicate al procedimento.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in ordine ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse sufficiente anche per una pena sotto la media edittale, purché il parametro sia desumibile dal testo complessivo della sentenza.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nella valutazione della prova indiziaria il giudice deve operare una valutazione globale degli indizi: singoli elementi ambigui possono essere superati dalla loro congruenza complessiva.
- La disponibilità di documenti altrui, la provenienza della comunicazione (luogo di spedizione) e la diversa grafia nelle firme possono concorrere a formare un quadro indiziario valido se valutati congiuntamente.
- Un motivo di cassazione che non si confronta concretamente con le ragioni della decisione impugnata o che si limita a censure già spiegate in sede d'appello è destinato a essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- Se il giudice di merito infligge una pena al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica purché il criterio valutativo sia desumibile dal complesso della motivazione (e siano indicati i parametri rilevanti ai sensi dell'art.133 c.p.).
- Il ricorrente in Cassazione può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; le conseguenze economiche devono essere valutate prima di proporre ricorso temerario.
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