Cassazione Penale, Sentenza n. 6530/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (annullandola solo relativamente al capo 52). Sono stati dedotti nove motivi di ricorso: (1) errata applicazione dell'art. 292, comma 2‑ter, c.p.p., per presunta mancata valutazione di elementi a favore (il collaboratore Simonelli non avrebbe menzionato Pannone; dichiarazioni de relato di Iannicelli e Sfragano; mancanza di riscontri); (2) vizio di motivazione e illogicità delle dichiarazioni dei collaboratori Sfragano e Iannicelli; (3) insussistenza dell'associazione a delinquere ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e mancata partecipazione di Pannone; (4) mancata derubricazione del reato ai sensi del comma 2 dell'art. 74; (5) vizio di motivazione sul reato di estorsione (capo 40) per assenza di riscontri e dichiarazioni contrastanti); (6) vizio di motivazione sul tentativo di estorsione (capo 48) per mancanza di convergenza delle dichiarazioni); (7) mancanza degli elementi costitutivi del trasferimento fraudolento di valori (capo 52); (8) vizio di motivazione sul reato di autoriciclaggio (capo 54) relativo all'acquisto di una tabaccheria intestata alla compagna; (9) violazione degli artt. 274 e 275 comma 3 c.p.p. con riferimento alla valutazione della condotta succedutasi al 2018 e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati o inammissibili. In particolare: il primo motivo è infondato perché gli "elementi a favore" valutabili ai sensi dell'art. 292 comma 2‑ter sono solo elementi oggettivi e concludenti, non mere prospettazioni difensive; i motivi che censuravano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori sono inammissibili poiché si risolvono in una diversa valutazione del merito non sindacabile in Cassazione; le doglianze sulla sussistenza dell'associazione e sulla derubricazione sono inammissibili e il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e congrua ritenendo Pannone coinvolto e, peraltro, collocato in ruolo apicale secondo alcune dichiarazioni; il motivo relativo al capo 52 è inammissibile per carenza di interesse perché il Tribunale del riesame aveva già annullato quell'ordinanza su tale capo; le censure sulle esigenze cautelari (art. 274, 275 c.p.p.) non superano il divieto di rinnovata valutazione del fatto in Cassazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni e dei riscontri raccolti dal Tribunale del riesame, sussistessero gravi indizi in ordine all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; ha inoltre escluso la derubricazione richiesta dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori che attribuivano a Pannone un ruolo apicale o comunque di responsabilità nell'organizzazione.
Codice penale, art. 110
Articolo richiamato quale criterio di concorso di persone nei reati contestati; la Corte non ha ritenuto fondate le censure difensive che miravano a escludere il concorso di Pannone, lasciando alla valutazione del giudice di merito la credibilità delle fonti.
Codice penale, art. 629
Articolo relativo al reato di estorsione; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi per alcuni capi (es. capo 40), decisione che la Cassazione non ha potuto rivedere nel merito.
Codice penale, art. 56
Richiamato in relazione al concorso morale o materiale nei reati; la Corte ha confermato che la valutazione della partecipazione compete al giudice di merito.
Codice penale, art. 648‑ter
Norma richiamata per il reato di ricettazione/trasferimento fraudolento di valori; il Tribunale del riesame aveva già escluso la misura cautelare su uno dei capi attinenti e la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura per carenza di interesse.
Codice penale, art. 512‑bis
Richiamato tra i reati contestati (reati connessi a strumenti o attività illecite); la Corte ha ritenuto che la gravità degli indizi rilevati dal Tribunale giustificasse la permanenza della misura cautelare sul complesso degli altri capi.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2‑ter
La Corte precisa che il giudice delle misure deve considerare solo "elementi a favore" di natura oggettiva e concludente; non rientrano in tale nozione mere prospettazioni difensive, posizioni negatorie o interpretazioni alternative degli indizi, che non determinano nullità del provvedimento se non vi è omissione di elementi oggettivi e concludenti.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato implicitamente come canone di giudizio per la valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni: la Cassazione può verificare la congruità logica della motivazione ma non sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del contenuto probatorio.
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275, comma 3
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, gravità delle condotte, ruolo nell'associazione, continuità dell'attività illecita) e l'indicazione della inidoneità di misure meno afflittive per recidere i rapporti con il contesto criminale.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione delle prove di fatto: è consentita la verifica soltanto della correttezza giuridica e della logicità della motivazione del giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 292 comma 2‑ter c.p.p., "elementi a favore" che invalidino un provvedimento cautelare devono essere di natura oggettiva e concludente; mere posizioni difensive, interpretazioni alternative o assunti negatori non rientrano in tale nozione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono valutate dal giudice di merito nel loro insieme e alla luce di eventuali riscontri: la loro credibilità e il valore probatorio sono in larga parte insindacabili in Cassazione salvo vizio logico‑giuridico evidente.
- Le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o nella prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze investigative sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
- Per ottenere la revoca (o la non conferma) di una misura cautelare è necessario dimostrare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari; la mera contestazione dell'interpretazione dei fatti non è sufficiente.
- Se il giudice di merito ha già annullato una misura su uno specifico capo, il ricorso in Cassazione su quel capo può essere dichiarato privo di interesse se non ci sono ulteriori profili autonomi da sindacare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6250/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6251/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6254/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6255/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6256/2025 del 17/02/2025
- Sentenza penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6257/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →