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Sentenza

Sentenza n. 737/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento ​ previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a.,: - del provvedimento nota prot. PG/2026/111158 del 26/02/2026 del Comune di Venezia - Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Settore Sportello Unico Edilizia (doc. 1), ricevuto a mezzo pec in data 27/02/2026, con il quale il Comune di Venezia HA SOSPESO GLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA) presentata dalla società B&B Hotels Italia S.p.A. in data 30/01/2026, prot. 2026/66420 (doc. 2), relativamente all’immobile sito in Isola Nova del Tronchetto, n. 16; - del provvedimento nota prot. PG/2026/110519 del 26/02/2026 del Comune di Venezia - Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Settore Sportello Unico Edilizia (doc. 3), ricevuto a mezzo pec in data 27/02/2026, con il quale il Comune di Venezia ha richiesto integrazioni documentali e DIFFIDATO L’INIZIO DEI LAVORI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) <A Consuntivo> presentata dalla società B&B Hotels Italia S.p.A. del 29/01/2026, prot. 2026/58404 (doc. 4), relativamente all’immobile sito in Isola Nova del Tronchetto, n. 16; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di sospensione degli effetti della segnalazione certificata di agibilità e provvedimento di richiesta di integrazioni e diffida all'inizio dei lavori relativi a SCIA edilizia a consuntivo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, due atti del Comune di Venezia: il primo sospendeva gli effetti della segnalazione certificata di agibilità presentata per un immobile sito all'Isola Nova del Tronchetto; il secondo richiedeva integrazioni documentali e diffidava dall'inizio dei lavori relativi a una SCIA edilizia a consuntivo riguardante il medesimo immobile. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nelle more, era stato adottato un decreto cautelare di accoglimento ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Il Comune ha poi comunicato la presa d'atto con esito favorevole della SCIA di agibilità, a seguito della conclusione favorevole dell'istruttoria e dell'archiviazione della precedente SCIA di agibilità. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con adesione del Comune anche alla compensazione integrale delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso e all'adozione della misura cautelare, ha assunto un atto favorevole che ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sugli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in conformità all'accordo tra le parti. La sentenza è stata dichiarata definitivamente pronunciata ed è stata ordinata l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara , ex art. 34 comma 5, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere

    La sopravvenienza di un atto amministrativo favorevole, che elimina l'interesse alla decisione sugli atti impugnati, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 56 c.p.a.

    decreto cautelare di accoglimento, ex art. 56 cpa

    Nel corso del giudizio era stata concessa una tutela cautelare monocratica; il testo non precisa il contenuto concreto della misura.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione adotta un atto favorevole che elimina l'interesse del ricorrente alla decisione sugli atti impugnati, il giudice amministrativo dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti vi abbiano concordato e tale accordo sia recepito nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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