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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-171/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2024. — UP CAFFE d.o.o. contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 287, punto 19 – Regime di franchigia dall’IVA per i piccoli soggetti passivi – Pratica abusiva mediante la costituzione di una nuova società. — Causa C-171/23

Giurisprudenza europea62023CJ0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso di presunta costituzione fittizia di una nuova società per conservare la franchigia IVA croata per piccoli soggetti passivi. Richiamando la propria giurisprudenza sull’abuso del diritto, afferma che il beneficio può essere negato anche in assenza di una norma nazionale specifica, se la creazione della società è abusiva. Il giudice nazionale deve verificare in concreto l’esistenza dell’abuso e applicare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione.

IVA: la creazione di una nuova società per mantenere indebitamente la franchigia per i piccoli soggetti passivi può essere disconosciuta per abuso anche senza una norma nazionale specifica

La questione giuridica

Se la direttiva IVA, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, imponga alle autorità e ai giudici nazionali di negare a una società di nuova costituzione il beneficio del regime di franchigia dall’IVA quando la sua creazione è stata realizzata per mantenere artificiosamente tale beneficio a favore di un’attività già esercitata da un’altra società, anche in assenza, al momento rilevante, di disposizioni nazionali specifiche che prevedano il divieto di abuso.

Principio di diritto

Qualora la costituzione di una società sia dimostrata come pratica abusiva finalizzata a mantenere il beneficio della franchigia IVA per piccoli soggetti passivi prevista dall’articolo 287, punto 19, della direttiva 2006/112/CE, le autorità e i giudici nazionali devono negare tale beneficio alla società creata artificialmente, anche se l’ordinamento nazionale, al momento del fatto generatore, non contenga disposizioni specifiche sul divieto di abuso: il diniego discende direttamente dal principio generale del divieto di pratiche abusive e dal fatto che i presupposti sostanziali del beneficio non sono realmente soddisfatti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 285 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 287, punto 19, direttiva 2006/112/CE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768
  • Articolo 1 decisione di esecuzione (UE) 2017/1768
  • Articolo 2 decisione di esecuzione (UE) 2017/1768

Franchigia IVA e costituzione abusiva di una nuova società

La Corte di giustizia, con sentenza nella causa C-171/23, si pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Zagabria su una controversia relativa alla franchigia IVA per piccoli soggetti passivi e al possibile uso abusivo della costituzione di una nuova società per mantenerne il beneficio.

Fatti e procedimento principale

UP CAFFE d.o.o., società croata attiva nella ristorazione, ha ricevuto un avviso di accertamento IVA per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 luglio 2018, con richiesta di pagamento dell’IVA e interessi di mora. Secondo l’amministrazione tributaria, la società sarebbe stata costituita nell’ambito di una pianificazione fiscale aggressiva volta a conservare la franchigia IVA già fruita da un’altra società, SS-UGO d.o.o., che avrebbe continuato in realtà la medesima attività senza una vera interruzione.

Il giudice del rinvio segnala che, nel periodo d’imposta rilevante, il diritto croato non conteneva ancora disposizioni specifiche idonee a fondare retroattivamente un accertamento di abuso di diritto, anche a causa del divieto costituzionale di retroattività. Chiede quindi se l’amministrazione possa basarsi direttamente sul principio del divieto di pratiche abusive desumibile dal diritto dell’Unione.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte individua come disposizioni pertinenti non l’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, ma l’articolo 287, punto 19, della direttiva IVA, che consente alla Croazia di applicare una franchigia ai soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a EUR 35.000. Durante il periodo d’imposta di cui trattasi, tale soglia era stata innalzata a EUR 45.000 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1768.

La Corte ricorda inoltre il quadro generale di cui alla direttiva 2006/112/CE e il principio generale del divieto di pratiche abusive, già affermato in giurisprudenza costante.

Questione sostanziale esaminata dalla Corte

La Corte riformula la questione nel senso di stabilire se la direttiva IVA, interpretata alla luce del divieto di pratiche abusive, osti a che una società di nuova costituzione benefici della franchigia IVA quando la sua creazione sia stata realizzata per continuare artificiosamente l’attività di un’altra società e per conservare un vantaggio fiscale non più spettante a quest’ultima.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama i criteri consolidati per accertare una pratica abusiva in materia IVA:

  • l’operazione, pur formalmente conforme alle condizioni della normativa, deve procurare un vantaggio fiscale contrario alla finalità della disciplina;
  • dagli elementi oggettivi deve emergere che lo scopo essenziale dell’operazione è l’ottenimento di tale vantaggio.

Nel caso della franchigia per piccoli soggetti passivi, la Corte sottolinea che il regime mira a semplificare gli adempimenti amministrativi e a sostenere la creazione, l’attività e la competitività delle piccole imprese, oltre a mantenere un ragionevole rapporto tra oneri di controllo e modesti ricavi imponibili. Se una società viene creata unicamente per conservare tale regime a favore di un’attività che in realtà prosegue senza interruzione, il vantaggio non corrisponde più alla finalità del regime.

Quanto alle conseguenze giuridiche, la Corte ribadisce che il contrasto a evasione, elusione e abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA. Ne deriva che le autorità e i giudici nazionali devono negare il beneficio del regime quando l’uso abusivo sia provato con elementi oggettivi.

La mancanza, nel diritto nazionale, di una disposizione specifica sul divieto di abuso non impedisce tale esito. Il giudice nazionale deve anzitutto interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva IVA e al suo obiettivo; se ciò non è possibile, il diniego del vantaggio resta comunque fondato sul principio secondo cui nessuno può avvalersi abusivamente del diritto dell’Unione. La Corte precisa che il diniego non equivale a imporre un obbligo nuovo al singolo in forza della direttiva, ma a constatare che i presupposti oggettivi del beneficio non sono realmente soddisfatti perché l’operazione è abusiva.

La Corte richiama infine la necessità di ridefinire l’operazione abusiva per ristabilire la situazione che sarebbe esistita senza l’abuso, nei limiti di quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare le frodi.

Decisione

La Corte conclude che, qualora sia dimostrato che la costituzione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio della franchigia IVA di cui all’articolo 287, punto 19, della direttiva 2006/112/CE, la società così creata non può beneficiare di tale regime, anche se nell’ordinamento nazionale mancano disposizioni specifiche che vietino espressamente tali pratiche abusive.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la pronuncia conferma che la franchigia per piccoli soggetti passivi non può essere preservata tramite meri artifici societari. In presenza di continuità sostanziale dell’attività e di finalità prevalentemente fiscali, l’amministrazione può disconoscere il regime sulla base del principio di abuso del diritto, purché la ricostruzione fattuale sia supportata da elementi oggettivi e il diritto interno sia interpretato, ove possibile, in conformità al diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità indirettaabuso del dirittofranchigia per piccoli soggetti passivielusione fiscale

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