Cassazione Civile, Sentenza n. 21919/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della trattenuta e conseguente versamento all'erario di Euro 28.035,00 operata dal datore di lavoro sulla componente variabile della retribuzione (bonus e stock options). Il contribuente chiedeva il rimborso sostenendo che la disposizione fiscale (art. 33 D.L. n. 78/2010) si applica solo ai dirigenti del settore finanziario inteso come intermediari rivolti al pubblico (es. banche/intermediari vigilati), mentre la Coesia S.p.A. è una holding industriale e quindi mancava il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'addizionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva invece accolto il contribuente. Il Supremo Consesso ha interpretato l'art. 33 D.L. n. 78/2010 in senso ampio: la locuzione "settore finanziario" va intesa socio-economicamente e funzionalmente in modo generale e complessivo, richiamando la finalità preventiva decisa in sede G20 (limitare incentivi retributivi potenzialmente distorsivi) e potendo ricomprendere anche soggetti non necessariamente vigilati o «rivolti al pubblico», come le holding industriali quando siano in grado, direttamente o indirettamente, di incidere sulla stabilità finanziaria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente e dichiarando compensate le spese dei gradi di merito; le spese di Cassazione sono liquidate secondo soccombenza
Norme richiamate
art. 33, D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010)
"In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 ... sui compensi ... attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento."
La Corte interpreta il riferimento al "settore finanziario" come una clausola generale di natura socio‑economica e funzionale, finalizzata a prevenire effetti economici potenzialmente distorsivi: non è limitato automaticamente agli intermediari vigilati o all'attività "rivolta al pubblico"
art. 23, comma 50‑bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv.)
Modificò l'art. 33 introducendo il comma 2‑bis (applicazione sull'eccedenza rispetto alla parte fissa), accentuando la funzione general‑preventiva e ampliando la platea soggettiva col criterio dell'attitudine potenziale a incidere sulla stabilità finanziaria
art. 113 e art. 106, Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e d.lgs. n. 141/2010
Norme che in altri contesti definivano soggetti "operanti nel settore finanziario" (anche non rivolti al pubblico); la Corte osserva che art. 33 non rinvia espressamente al T.U.B. e quindi non va automaticamente ricondotto a tali definizioni formali
D.P.R. n. 446/1997 (art. 6) e D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, art. 96, comma 5)
Riferimenti normativi precedenti richiamati dall'Amministrazione per circoscrivere il concetto di holding; la Corte li considera indici utili ma non vincolanti per l'interpretazione dell'art. 33
Direttiva ATAD e D.Lgs. n. 142/2018 (art. 162‑bis TUIR)
Fonti europee e successive disposizioni che definiscono "società di partecipazione non finanziaria"; la Corte le considera elementi extra‑testuali utili ma non esaustivi rispetto alla clausola generale dell'art. 33
Corte Costituzionale, sent. n. 201/2014
La Consulta ha ritenuto legittima la norma sottolineando che la platea dei soggetti passivi è quella che, per professionalità, autonomia e potere decisionale, può porre in essere attività speculative in grado di pregiudicare la stabilità finanziaria; la Cassazione ricava da ciò conferma della ratio preventiva e ampia della norma
Cass. sez. V, sent. 13.6.2023, n. 16875
Precedente della stessa Corte che ha stabilito il principio secondo cui l'art. 33 si applica con clausola generale al "settore finanziario" in senso ampio, ricomprendendo anche soggetti non necessariamente soggetti a vigilanza; la decisione è usata come orientamento coerente
Massime di principio
- L'espressione "settore finanziario" nell'art. 33 va interpretata in chiave socio‑economica e funzionale: si guarda alla potenziale attitudine del soggetto a influire sulla stabilità finanziaria, non solo alla sua qualifica formale o alla vigilanza cui è sottoposto
- Anche le holding industriali possono rientrare nell'ambito di applicazione se, per dimensione, ruolo o partecipazioni, risultano in grado di incidere direttamente o indirettamente sui mercati finanziari o sul valore dei titoli (acquisti/cessioni di partecipazioni, strategie che possano alterare il valore delle partecipate)
- Non è decisivo un rinvio formale al Testo Unico Bancario: l'assenza di richiamo esplicito a norme di settore implica che la norma fiscale vada interpretata rispetto alla sua finalità preventiva derivante dalle decisioni G20
- Per valutare se l'addizionale sia dovuta occorre un accertamento fattuale sulla concreta attitudine del datore di lavoro/dirigente a influenzare mercati o titoli; la norma si applica quando sussiste tale pericolosità astratta o potenziale
- La giurisprudenza costituzionale e di legittimità privilegia la finalità di stabilità finanziaria: per controversie analoghe è utile richiamare la ratio della norma e precedenti di Cassazione che interpretano in senso ampio l'ambito soggettivo
- Le circolari amministrative o definizioni civilistiche/fiscali di holding possono essere indizi utili, ma non vincolano l'interpretazione del tributo quando la norma si fonda su una clausola generale funzionale
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