Cassazione Civile, Sentenza n. 21876/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di equa riparazione per eccessiva durata di un procedimento civile svoltosi davanti al Giudice di pace di Napoli (cause iniziata 12/06/2017, sentenza depositata 14/07/2021). Il magistrato designato aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancato esperimento del rimedio preventivo previsto dalla legge n.89/2001 (artt. 1-bis e 1-ter), in particolare la mancata proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. La Corte d'appello di Napoli ha chiesto alla Corte di cassazione, con rinvio pregiudiziale, se tale istanza costituisca rimedio preventivo applicabile nei processi davanti al Giudice di pace.
La decisione
La Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nei processi civili davanti al Giudice di pace, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo consistente nella proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione (artt. 1-bis, 1-ter e 2 l. n. 89/2001). La Corte ha ritenuto che l'istanza non sia incompatibile con il rito del Giudice di pace (art. 311 e 321 c.p.c.), che riveste funzione acceleratoria e denota comportamento collaborativo della parte. Gli atti sono stati restituiti alla Corte d'appello di Napoli; non sono state disposte ulteriori statuizioni sulle spese del procedimento di rinvio.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001, n. 89 - art. 1-bis
La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione ...
Stabilisce il diritto/dovere di esperire rimedi preventivi contro l'irragionevole durata del processo come condizione per l'azione di equa riparazione.
legge 24 marzo 2001, n. 89 - art. 1-ter (formulazione ante d.lgs. 149/2022)
Nelle cause in cui non si applica il rito sommario ... costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima ...
Indica espressamente l'istanza ex art. 281-sexies come rimedio preventivo per cause in cui non si applica il rito sommario; la Corte ha ritenuto che questa previsione sia applicabile anche ai processi davanti al Giudice di pace.
legge 24 marzo 2001, n. 89 - art. 2
E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi ...
Prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di mancato esperimento dei rimedi preventivi indicati dall'art. 1-ter.
art. 281-sexies c.p.c.
Regola la decisione a seguito di trattazione orale presso il tribunale monocratico; la Corte ha ritenuto che l'istituto sia compatibile e applicabile, a fini di rimedio preventivo, anche nel contesto del Giudice di pace via rinvio di cui all'art. 311 c.p.c.
art. 321 c.p.c. (formulazione ante d.lgs. 149/2022)
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Regolava la fase decisionale dinanzi al Giudice di pace nella forma semplificata e orale; la Corte ha valutato che l'istanza ex art. 281-sexies non sia incompatibile con tale modello.
art. 311 c.p.c.
Prevede il rinvio alle norme del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica per quanto non disciplinato nel titolo del Giudice di pace; è il fondamento per l'applicabilità di istituti del rito ordinario al Giudice di pace quando compatibili.
d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 1-ter e l'art. 321 c.p.c., introducendo il rito semplificato; la Corte ha comunque pronunciato rispetto alla formulazione antecedente, richiamando la necessità di tener conto delle modifiche per i procedimenti successivi alla riforma.
Corte costituzionale - sentenza n. 121 del 2020
Ha affermato che i rimedi preventivi sono efficaci se concretamente accelerano la decisione e ha considerato l'istanza ex art. 281-sexies come strumento idoneo a manifestare la disponibilità della parte al modello decisionale concentrato.
Sezioni Unite Corte di cassazione - ordinanza n. 13794 del 2012
Aveva ritenuto che, per effetto del rinvio di cui all'art. 311 c.p.c., l'art. 281-sexies potesse trovare applicazione anche davanti al Giudice di pace; la Corte ha precisato che quella ricostruzione non costituiva principio vincolante ex art. 374 c.p.c.
Giurisprudenza europea (Corte EDU)
Nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prevenzione è preferibile al solo risarcimento: i rimedi preventivi sono efficaci se accelerano concretamente il procedimento (obbligo di effettività ex art.13 CEDU e art.6).
Massime di principio
- Nei procedimenti davanti al Giudice di pace la parte deve proporre, a pena di inammissibilità dell'azione di equa riparazione, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., salvo diversa disciplina temporale o normativa applicabile.
- L'istanza ex art. 281-sexies è compatibile con il rito del Giudice di pace (art. 311 e 321 c.p.c.) e svolge funzione acceleratoria reale: rinuncia ai termini per memorie e possibilità di pronunciamento e lettura del dispositivo in udienza.
- Se la parte non ha esperito il rimedio preventivo richiesto dalla legge (e non vi è giustificato impedimento o comportamento del giudice che renda inefficace il rimedio), la domanda di equa riparazione per durata irragionevole può risultare inammissibile.
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 è necessario verificare la disciplina applicabile ratione temporis: la riforma ha introdotto il "rito semplificato" e nuovi riferimenti normativi che possono cambiare gli adempimenti necessari.
- Prassi consigliata: nelle cause davanti al Giudice di pace il legale deve valutare tempestivamente la proposizione dell'istanza ex art. 281-sexies (o gli strumenti previsti dall'art. 1-ter aggiornato), documentando la tempestività e ogni eventuale rifiuto o ostacolo del giudice, per preservare il diritto all'equa riparazione.
- Quando la durata del procedimento è già manifestamente eccessiva, il rimedio preventivo potrebbe non essere idoneo a riparare la situazione; valutare alternativamente il ricorso risarcitorio e la combinazione di rimedi (prevenzionale e risarcitorio) secondo i principi della Corte EDU.
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