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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21874/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di diritto chiedendo se, nel giudizio presupposto dinanzi al giudice di pace, la proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. costituisca rimedio preventivo ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89/2001, la cui mancata esperimentazione rende inammissibile la domanda di equa riparazione. Il ricorso per equa riparazione era stato dichiarato inammissibile in primo grado per mancato esperimento del rimedio preventivo; la Corte d'appello ha quindi chiesto chiarimenti sulla compatibilità e sull'efficacia acceleratoria dell'istanza ex art. 281-sexies nel rito del giudice di pace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole, sussiste l'onere per la parte di esperire il rimedio preventivo consistente nella proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La Corte ha ritenuto che tale istanza non sia strutturalmente incompatibile con il rito semplificato del giudice di pace (art. 311 e art. 321 c.p.c., nella formulazione ratione temporis) e che rivesta una funzione effettiva di accelerazione (adesione al modello decisionale concentrato, rinuncia ai termini per memorie, lettura a verbale del dispositivo). In conseguenza, la Corte ha restituito gli atti alla Corte d'appello di Napoli per la prosecuzione del giudizio nel rispetto del principio enunciato.

Norme richiamate

  • legge n. 89 del 2001 - art. 1-bis

    1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione ... 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

    Stabilisce il diritto ai rimedi preventivi e la condizione per ottenere equa riparazione: la parte deve aver esperito i rimedi previsti dall'art. 1-ter.

  • legge n. 89 del 2001 - art. 1-ter (formulazione antecedente al d.lgs. 149/2022)

    Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione ... costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

    Indica l'istanza ex art. 281-sexies come rimedio preventivo applicabile alle cause in cui non opera il rito sommario, imponendo un termine di esercizio temporale.

  • codice di procedura civile - art. 281-sexies

    Norma che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale monocratico; la Corte ha ritenuto applicabile, in funzione acceleratoria, per analogia e tramite rinvio ex art. 311 c.p.c., anche al giudice di pace.

  • codice di procedura civile - art. 321 (formulazione antecedente al d.lgs. 149/2022)

    Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

    Regolava la fase decisionale del giudice di pace con modalità semplificate; pur essendo la regola la decisione dopo discussione orale, non escludeva l'efficacia dell'istanza ex art. 281-sexies come rimedio preventivo.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Ha riformato l'art. 1-ter e l'art. 321 c.p.c., ricollocando e aggiornando i rimedi preventivi (es. rito semplificato, nuovi riferimenti normativi). La Corte ha rilevato che la disciplina successiva è diversa e che la decisione vale per la formulazione ratione temporis applicabile al caso esaminato.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 6

    Richiama il principio europeo che impone agli Stati l'obbligo di garantire la ragionevole durata del processo e l'effettività dei rimedi, valorizzando i rimedi preventivi che accelerano il procedimento.

Massime di principio

  • Per le cause dinanzi al giudice di pace, prima di proporre domanda di equa riparazione per eccessiva durata, la parte deve aver esperito il rimedio preventivo consistente nella richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; la mancata esperimentazione può determinare l'inammissibilità dell'istanza di equa riparazione.
  • L'istanza ex art. 281-sexies è considerata efficace in termini acceleratori anche nel rito del giudice di pace: comporta la rinuncia ai termini per memorie e rende possibile la decisione contestuale con lettura del dispositivo.
  • Dopo le modifiche del d.lgs. 149/2022 la mappatura dei rimedi preventivi è cambiata (introduzione del rito semplificato e nuovi riferimenti); è necessario verificare la normativa applicabile ratione temporis al singolo processo per individuare l'effettivo rimedio preventivo da esperire.
  • La prova dell'effettivo esperimento del rimedio preventivo (deposits, istanza in udienza, verbalizzazioni) è cruciale: conservare documentazione e indicare i tempi è essenziale per non vedersi dichiarare inammissibile la domanda di equa riparazione.
  • I rimedi preventivi devono avere una concreta efficacia acceleratoria (non essere meri adempimenti formali): la loro funzione è prevenire la violazione, non costituire una formalità sanzionata con perdite ingiustificate del diritto al risarcimento.
  • In riti speciali o quando la disciplina prevede modalità proprie della decisione (es. procedimento di lavoro, opposizioni particolari), occorre valutare l'eventuale applicabilità di rimedi diversi o specifici previsti dalla normativa settoriale.

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