Sentenza n. 2107/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS-presentata in data 18 aprile 2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia ministeriale sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 18 aprile 2025, chiedendo altresì la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. La censura consiste nel mancato rispetto del termine legale per la conclusione del procedimento, nonostante il decorso del termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'azione avverso il silenzio. Il termine per provvedere era decorso, essendo scaduto il 3 aprile 2026, senza che il Ministero avesse adottato alcun provvedimento espresso. Il Collegio ha riconosciuto che il ritardo era collegato all'enorme numero di domande analoghe, superiore a 26.500, alla complessità delle questioni giuridiche e alla gravità delle conseguenze di eventuali errori, anche in relazione ai diritti degli interessati e degli alunni con disabilità; tali circostanze, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a giustificare l'inerzia, in conformità all'orientamento consolidato della Sezione. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il dirigente responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione fissa il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; il suo decorso senza provvedimento espresso rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo volto a fronteggiare la situazione relativa al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
Massime di principio
- L'elevato numero di istanze, la complessità delle questioni giuridiche o organizzative e la gravità delle conseguenze di eventuali errori non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali, il decorso del termine massimo previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 senza l'adozione di un provvedimento espresso integra illegittimo silenzio-inadempimento, accertabile mediante gli artt. 31 e 117 c.p.a.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, con un ulteriore termine operativo, per l'ipotesi di persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →