Sentenza del 18/12/2015 n. 25487 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, l'operazione composta dal conferimento di un ramo d'azienda da S. C. s.r.l. ad A. F. s.r.l. e dalla contestuale cessione a B. P. s.r.l. delle quote ricevute in cambio. Secondo le ricorrenti, si trattava di una legittima riorganizzazione aziendale, assistita da valide ragioni economiche, soggetta a imposta fissa e non a imposta proporzionale del 3%. Esse lamentavano inoltre la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3, e la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, il conferimento d'azienda seguito dalla contestuale cessione delle quote ricevute costituisca, nel suo complesso, una cessione d'azienda, perché occorre considerare la causa reale e gli effetti giuridici dell'operazione, senza fermarsi alla forma o alla distinzione formale tra i singoli atti. Non era quindi necessario dimostrare l'abuso del diritto o l'assenza di valide ragioni economiche. È stata confermata l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3%. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, ma è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Per la qualificazione dell'atto si deve avere riguardo alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Nell'imposta di registro l'atto deve essere qualificato considerando la causa reale e gli effetti giuridici complessivi perseguiti dalle parti. Operazioni formalmente distinte ma funzionalmente collegate possono essere trattate come un'unica operazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
La Corte ha ritenuto non necessario applicare la disciplina antielusiva, poiché la riqualificazione derivava direttamente dall'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e non dall'accertamento di un abuso del diritto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 176, comma 3
La disposizione è stata invocata dalle società per sostenere la neutralità fiscale del conferimento d'azienda, ma è stata ritenuta irrilevante rispetto alla qualificazione complessiva dell'operazione ai fini dell'imposta di registro.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 54-bis
La norma è stata richiamata dalle ricorrenti nell'impugnazione dell'avviso, ma non ha inciso sulla decisione finale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Cassazione, sentenza n. 3481 del 2014
È stato applicato il principio secondo cui il conferimento di azienda seguito dalla contestuale cessione delle quote ricevute dal conferente configura, ai fini dell'imposta di registro, una cessione d'azienda e non richiede la prova di finalità elusive o l'accertamento dell'assenza di valide ragioni economiche.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale può dipendere dall'operazione economica complessiva e non dalla forma o dalla separazione formale dei singoli atti.
- Il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote ricevute in contropartita può essere riqualificato come cessione d'azienda, soprattutto quando gli atti sono contestuali e funzionalmente collegati.
- Quando la riqualificazione deriva direttamente dall'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, l'Amministrazione non deve necessariamente provare l'abuso del diritto, l'intento elusivo o l'assenza di valide ragioni economiche.
- La presenza di ragioni economiche effettive può non essere decisiva se l'operazione, per struttura ed effetti, è già fiscalmente qualificabile come cessione d'azienda.
- Per valutare il rischio fiscale di una riorganizzazione societaria occorre esaminare congiuntamente tempi, collegamenti negoziali, soggetti coinvolti, trasferimento sostanziale dell'attività e risultato economico finale.
- La decisione riguarda l'interpretazione dell'imposta di registro e non implica automaticamente che ogni conferimento seguito da cessione di quote sia elusivo o debba sempre essere riqualificato: rilevano il collegamento concreto e la causa reale dell'operazione.
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