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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31126/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto nella sentenza della Quarta sezione del 21/06/2023 che aveva rigettato il ricorso avverso la condanna in secondo grado per reati di cui agli artt. 73, co. 4 e 6, e 80, co. 2, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce quattro censure: 1) errata percezione del primo motivo relativo alla mancata applicazione dei principi europei (sent. C-140/2020 della Corte di Giustizia) e alla compatibilità dell'utilizzo di prove "atipiche" (videoriprese, geolocalizzazione, tabulati telefonici); 2) omissione di valutazione circa l'assenza di un provvedimento autorizzativo per l'apposizione di una seconda microspia in luogo di privata dimora e carenza motivazionale dei decreti autorizzativi; 3) omessa motivazione e violazione degli artt. 178 e 455 e segg. c.p.p. in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2, d.P.R. 309/1990; 4) travisamento del contenuto delle intercettazioni ambientali, mancata identificazione dell'interlocutore e insufficienza degli elementi costitutivi della presunta trattativa di cessione di stupefacente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: le omissioni lamentate non sono svista materiale decisiva ma questioni o valutazioni di merito o censure implicitamente assorbite dalla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul perimetro dell'errore percettivo, osservando che l'omesso esame di un motivo non integra l'errore di fatto se il motivo è incompatibile con la struttura logico-motivazionale del provvedimento, è assorbito da altro motivo o non avrebbe mutato la decisione. La Corte ha inoltre precisato che non è ammesso, con il rimedio previsto dall'art. 625-bis, riesaminare la valutazione delle prove e della motivazione del giudicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00, determinato in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato agli errori di fatto riconducibili a una svista o equivoco percettivo decisivo per la decisione; non può essere usato per contestare valutazioni di merito o rinnovare la prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    "nella sentenza della (...) Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione"

    La circostanza che la Cassazione enunci i motivi sinteticamente non implica che argomentazioni non riprodotte testualmente non siano state lette o valutate; non vale a provare una svista percettiva.

  • artt. 178 e 455 e segg. cod. proc. pen.

    Richiamate nella censura del ricorrente relativamente a nullità e motivazione; la Corte ha ritenuto che la questione fosse in realtà una valutazione di merito o non decisiva e pertanto non rilevante ai fini dell'art. 625-bis.

  • art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990

    Si trattava della contestata circostanza aggravante; la Corte ha ritenuto che la censura sulla sua applicazione implichi valutazioni di merito non rientranti nel rimedio per errore di fatto.

  • artt. 73, co. 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali relative ai reati per cui il ricorrente era stato condannato; citate nel quadro del procedimento penale (materia del giudizio di merito), non oggetto di riesame con il ricorso per errore di fatto.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-140/2020

    Invocata dal ricorrente come sopravvenienza giurisprudenziale; la Corte di cassazione ha ritenuto che la presunta applicabilità non fosse decisiva né tale da integrare una svista percettiva che mutasse l'esito della decisione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 16103/2002 e n. 16104/2002)

    Richiamata per delimitare il concetto di omesso esame rilevante: il motivo omesso deve essere decisivo e la sua omissione deve dipendere da una svista materiale; l'omissione apparente o l'assorbimento della censura in altro motivo escludono l'errore di fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per svista percettive materiali e decisive; non è uno strumento per riesaminare valutazioni di merito o la prova.
  • L'omesso esame di un motivo non integra automaticamente errore di fatto se il motivo è incompatibile con la struttura logico-motivazionale della sentenza o è assorbito da altro motivo effettivamente esaminato.
  • Chi propone il ricorso deve dimostrare che l'omissione era decisiva: ossia che, se il motivo fosse stato esaminato, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Argomentazioni non riprodotte integralmente nella motivazione della Corte di cassazione non dimostrano di per sé una mancata lettura o valutazione (richiamo all'art. 173 disp. att. c.p.p.).
  • Le questioni attinenti alla valutazione delle intercettazioni, all'identificazione degli interlocutori o alla consistenza probatoria non sono ricomprese nell'oggetto dell'art. 625-bis se consistono in una rivalutazione della prova.
  • L'invocazione di sopravvenienze giurisprudenziali (es. pronunce comunitarie) vale solo se dimostrabile come elemento nuovo e decisivo rispetto al giudicato; altrimenti non giustifica la rescissione per errore di fatto.

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