Sentenza del 29/04/2022 n. 1417 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Avviso accertamento catastale - rideterminazione rendita catastale - impianti e macchinari funzionali al processo produttivo (c.d. imbullonati) - irrilevanza catastale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento catastale volto alla rideterminazione della rendita catastale dell'immobile su cui insiste una torre eolica. La questione principale riguardava se la torre eolica dovesse essere inclusa nella stima diretta della rendita catastale o considerata parte dell'impiantistica/macchinari funzionali al processo produttivo (c.d. "imbullonati") e quindi esclusa dalla massa catastale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la torre eolica non svolgeva una mera funzione passiva di sostegno, ma costituisse componente essenziale e attiva della macchina (l'impianto eolico) deputata a contrastare la forza del vento e a consentire la produzione di energia. Di conseguenza la torre è stata qualificata come impiantistica funzionale al processo produttivo e pertanto irrilevante ai fini catastali per la determinazione della rendita dell'immobile, secondo la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e la regola della stima diretta per gli immobili dei gruppi D ed E a decorrere dal 1° gennaio 2016. In sostanza il ricorso ha avuto esito favorevole al contribuente, con esclusione della torre dalla base di calcolo della rendita.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
Sancisce l'irrilevanza catastale della componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti "imbullonati"), in quanto tali non idonee ad apportare all'immobile una residua utilità produttiva/reddituale al di fuori del processo.
Disciplina sulla determinazione della rendita catastale dal 1° gennaio 2016 per immobili dei gruppi D ed E (stima diretta)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 la rendita per immobili a destinazione speciale/particolare censibili nei gruppi D ed E si determina tramite stima diretta considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità/utilità entro l'ordinario apprezzamento; sono esclusi dalla stima i macchinari e impianti funzionali al processo produttivo (imbullonati).
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale di immobili D ed E la regola generale (dal 1/1/2016) è escludere dalla stima diretta gli impianti/macchinari funzionali al processo produttivo (anche se fissati/imbullonati) quando non apportano una utilità residua all'immobile al di fuori del processo produttivo.
- Occorre distinguere gli elementi strutturali dell'edificio (che contribuiscono alla rendita) dalle componenti impiantistiche/macchinari: prevale la valutazione funzionale (se l'elemento è parte integrante del processo produttivo, va escluso).
- La qualificazione dipende dalla funzione tecnica: se un elemento, pur apparentemente "di supporto", contribuisce attivamente al processo produttivo (es. torre eolica che incide sul funzionamento delle pale e sulla produzione), va considerato impiantistica esclusa dalla base catastale.
- In situazioni analoghe è utile produrre documentazione tecnica (perizie, schemi funzionali, fatture, certificazioni) che dimostri la connessione funzionale e l'assenza di utilità residua dell'impianto rispetto all'immobile.
- Se l'amministrazione catastale include in rendita componenti dubbie, il contribuente può impugnare l'avviso depositando elementi tecnici e richiedendo la separazione/valutazione distinta degli impianti; la giurisprudenza tende a escludere dalla rendita ciò che è impiantistica produttiva specifica.
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