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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21175/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per detenzione ingiusta relativa a procedimento per rapina aggravata e lesioni, nonostante l'assoluzione irrevocabile del Tribunale di Viterbo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte della riparazione avrebbe fondato il rigetto su elementi non riconducibili a condotte a lui ascrivibili (in particolare il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e, negativamente, la "reticenza" tenuta in sede di interrogatorio di garanzia), mentre la ricognizione disposta a dibattimento era risultata negativa e l'album fotografico investigativo sarebbe stato composto in modo irregolare. Si censurava altresì la valorizzazione del silenzio del difeso in contrasto con la novella dell'art. 314 c.p.p. introdotta dal d.lgs. n.188/2021.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma. La Suprema Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice della riparazione che ha indicato come ostative circostanze non riconducibili alla condotta del richiedente e ha illegittimamente valorizzato il silenzio nel corso dell'interrogatorio. Ha precisato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, con valutazione ex ante e distinta dal giudizio di merito, se il comportamento dell'indagato/imputato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare l'apparenza di reato che giustificò la misura. Ne consegue che, salvo che emergano altre condotte gravemente colpose o dolose ascrivibili al richiedente (diverse dal silenzio), non può essere negata la riparazione. La sentenza rinvia anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo."

    La Corte interpreta la norma novellata (d.lgs. n.188/2021) nel senso che il silenzio o la reticenza dell'imputato durante l'interrogatorio non possono essere utilizzati, di per sé, come fattore ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188

    Il decreto ha adeguato l'art. 314 c.p.p. alla Direttiva (UE) 2016/343 rafforzando la tutela della presunzione di innocenza; la Corte richiama la riforma per escludere la valorizzazione del silenzio del difensore quale causa ostativa.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Richiamata come fonte di riferimento per la tutela dei diritti procedurali dell'indagato/imputato; la novella normativa nazionale è finalizzata a garantire detta tutela, compreso il divieto di trarre conseguenze negative dal silenzio difensivo.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione procede con valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito: conta se il comportamento dell'indagato abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza di reato, non se sia penalmente responsabile.
  • La semplice esistenza di un quadro indiziario solido al tempo della misura non è sufficiente per escludere la riparazione, se tale quadro non è stato determinato da condotte dolose o gravemente colpose dell'indagato.
  • Il riconoscimento operato dalla vittima (riconoscimento fotografico o ricognizione) è un elemento probatorio della fase investigativa ma non è una condotta dell'indagato: pertanto, da solo, non può costituire motivo per escludere la riparazione a meno che non sia dimostrabile che l'indagato abbia pesantemente influito su tale riconoscimento.
  • Dopo la riforma (d.lgs. n.188/2021), il silenzio o la reticenza dell'imputato durante l'interrogatorio non possono essere utilizzati come elemento ostativo ex art. 314 c.p.p.; eventuali comportamenti ostativi devono consistere in atti diversi e specificamente attribuibili al richiedente.
  • In sede di domanda di riparazione l'onere motivazionale grava sul giudice della riparazione: se il rigetto si fonda su elementi non ascrivibili al richiedente o su valutazioni contraddittorie, la decisione è annullabile e il caso va riesaminato.
  • In pratica, chi chiede la riparazione deve verificare e far emergere l'assenza di condotte proprie che possano ragionevolmente essere ritenute causa della falsa apparenza di colpevolezza; il giudice deve documentare compiutamente qualsiasi dedotta condotta ostativa.

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