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Ordinanza

Ordinanza n. 392/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0009325 datato 29.5.2026, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salve, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Posizionamento di una pedana in legno e della torretta del bagnino a servizio della struttura turistico ricreativa denominata “Flota” ubicata nel Comune di Salve (Lecce) alla marina di Pescoluse – concessione demaniale marittima n. 1/2026 – Ordine di non effettuare l’intervento” con il quale l’anzidetta Amministrazione Comunale ha ordinato alla società ricorrente di non iniziare i lavori oggetto della SCIA presentata in data 20.5.2026 prot. n. 0008730, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 17.6.2026: - del provvedimento privo di protocollo datato 11.6.2026, a firma del Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Salve, avente ad oggetto “Pratica Suap: REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0073797 del 08/05/2026 – Esercizio attività di stabilimento balneare; Pratica Suap: REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0073909 del 08/05/2026 - Esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande; Pratica Suap: REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0074879 del 11/05/2026 – Esercizio attività di autorimessa; Ditta Flota srl. Diffida sospensione attività”, con il quale l’anzidetta Amministrazione Comunale ha diffidato la società ricorrente a sospendere immediatamente le attività di cui alle predette SCIA ove avviate e comunque non intraprendere le medesime attività in quanto eseguire senza i prescritti titoli edilizi nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del provvedimento prot. n. 8370 a firma del Responsabile del SUAP del Comune di Salve datato 15.05.2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 24.6.2026: - del provvedimento prot. n. 0010572 datato 18.6.2026, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica I del Comune di Salve, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Posizionamento di una pedana in legno e della torretta del bagnino a servizio della struttura turistico-ricreativa denominata “Flota”, ubicata nel Comune di Salve (Lecce) alla marina di Pescoluse – concessione demaniale marittima n. 1/2026. Ordine di non effettuare l’intervento prat. n. 109/2026. Integrazione”, con il quale l’Amministrazione Comunale resistente ha integrato le motivazioni contenute nel provvedimento prot. n. 0009325 datato 29.05.2026 già impugnato con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202600578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di non effettuare le opere oggetto della SCIA e diffida a sospendere le attività avviate sulla base di ulteriori SCIA, con successiva integrazione motivazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento balneare)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordine comunale di non iniziare le opere indicate nella SCIA del 20 maggio 2026, relative al posizionamento di una pedana in legno, della torretta del bagnino e di un’area di pronto soccorso a servizio della struttura turistico-ricreativa, nonché la successiva diffida a sospendere o non intraprendere le attività di stabilimento balneare, somministrazione di alimenti e bevande e autorimessa, ritenute prive dei prescritti titoli edilizi. Sono stati inoltre impugnati i provvedimenti con cui il Comune ha integrato le motivazioni dell’ordine iniziale. La domanda cautelare è stata fondata sull’illegittimità degli atti e sulla necessità di consentire la realizzazione delle opere accessorie e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Nel giudizio è stato richiamato il precedente della stessa Sezione, sentenza n. 930/2026, che aveva accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza relativa al mantenimento annuale del chiosco-bar già oggetto di permesso di costruire stagionale. Quanto ai nuovi vincoli idrogeologici richiamati dal Comune, la relazione tecnica prodotta dalla società ha attestato che né l’area demaniale in concessione né quella privata risultano perimetrate come interessate da pericolosità geomorfologica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le opere oggetto della SCIA siano serventi e accessorie rispetto all’attività d’impresa esercitata dalla società, anche in collegamento con il chiosco-bar, e caratterizzate da limitato impatto sul territorio. Ha inoltre considerato specificamente la contestazione relativa alla sopravvenuta introduzione di vincoli idrogeologici, rilevando che la relazione tecnica depositata dalla ricorrente attestava l’assenza di perimetrazione dei vincoli di pericolosità geomorfologica sulle aree interessate. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha attribuito preminente tutela all’esercizio dell’attività d’impresa e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, consentendo la realizzazione delle opere oggetto della SCIA e la prosecuzione dell’attività sino alla decisione di merito. La trattazione di merito è stata fissata per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

  • SCIA

    La SCIA costituisce il titolo procedimentale nell’ambito del quale la società intendeva realizzare le opere accessorie; il Comune aveva ordinato di non effettuare l’intervento e aveva diffidato alla sospensione delle attività ritenute prive dei prescritti titoli edilizi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le opere accessorie e serventi rispetto a un’attività imprenditoriale già esercitata possono ricevere tutela interinale quando presentano un limitato impatto sul territorio e la loro sospensione incide significativamente sulla continuità dell’impresa.
  • Nel bilanciamento cautelare tra l’interesse pubblico alla tutela del territorio e l’interesse privato alla prosecuzione dell’attività economica, il giudice può attribuire preminenza a quest’ultimo quando le opere contestate sono di limitata incidenza territoriale e non risultano, allo stato degli atti, interessate dai vincoli invocati dall’amministrazione.
  • La produzione di una relazione tecnica di parte specificamente riferita alla perimetrazione dei vincoli può essere valorizzata in sede cautelare per escludere, allo stato della cognizione sommaria, che l’area interessata dall’intervento ricada nei vincoli idrogeologici posti a fondamento dell’atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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