Cassazione Civile, Ordinanza n. 20164/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso il decreto con cui il Tribunale di Vibo Valentia, sezione misure di prevenzione, aveva liquidato il compenso finale per l'attività svolta da un amministratore giudiziario e da un coadiutore/custode nell'ambito di un procedimento di sequestro di prevenzione. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'opposizione in composizione monocratica, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina tariffaria e la valutazione dell'attività svolta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla composizione del giudice, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale e non monocratica, con conseguente nullità per vizio di costituzione del giudice; con il secondo motivo hanno denunciato il difetto di motivazione e di chiarezza dell'ordinanza. Prima dell'esame dei motivi, la Corte ha affrontato il problema della tempestività della notificazione del ricorso, inizialmente proposto con il rito penale e poi notificato nelle forme civili, verificando la sussistenza di un errore scusabile e escludendo l'inammissibilità per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, escludendo la tardività della notificazione in ragione dell'errore scusabile e della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che il ricorso ex art. 42, comma 7, d.lgs. 159/2011 contro il provvedimento di liquidazione del compenso doveva essere deciso dalla Corte d'appello in composizione collegiale, non monocratica; ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 42, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"La Corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione"
La norma attribuisce alla Corte d'appello la competenza a decidere sull'opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario e, in mancanza di una diversa previsione, la decisione deve essere resa in composizione collegiale; se l'atto proviene dalla Corte d'appello, decide un diverso collegio.
art. 2-octies, comma 7, l. 31 maggio 1965, n. 575
Richiamato come antecedente normativo in tema di opposizione al decreto di liquidazione; il giudice di merito vi ha ricondotto la disciplina applicabile al caso.
art. 56 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato come regola generale dell'ordinamento giudiziario secondo cui la Corte d'appello giudica con composizione collegiale, salvo specifiche attribuzioni monocratiche.
art. 158 c.p.c.
La violazione della composizione del giudice è qualificata come nullità per vizio di costituzione del giudice.
art. 111, comma 7, Cost.
Il provvedimento che decide sul ricorso ex art. 42 d.lgs. 159/2011 è ritenuto decisorio e quindi ricorribile per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso nel nuovo testo applicabile alla causa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale a seguito di istanza di decisione.
art. 325 c.p.c.
Usato come parametro temporale per valutare la ragionevolezza del termine impiegato dai ricorrenti per riattivare la notificazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio processuale relativo alla composizione del giudice e al difetto di motivazione denunciato in ricorso.
artt. 178, lett. a), e 179 c.p.p.
Richiamati quale disciplina della nullità assoluta derivante dalla violazione delle regole sulla costituzione del giudice.
art. 737 c.p.c.
Richiamato dal secondo motivo in tema di requisiti del provvedimento camerale.
art. 134 c.p.c.
Richiamato dal secondo motivo in tema di contenuto della motivazione del provvedimento.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato quale norma transitoria per l'applicazione del nuovo art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario in procedimenti di prevenzione ha natura civile e la decisione sull'impugnazione appartiene alla Corte d'appello quale giudice collegiale, salvo espressa diversa previsione normativa.
- Quando il provvedimento impugnato incide su diritti soggettivi e ha contenuto decisorio, esso è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
- La violazione delle norme sulla composizione del giudice integra un vizio della costituzione del giudice e determina nullità del provvedimento.
- L'errore scusabile sulla forma dell'impugnazione può giustificare la rimessione in termini o comunque escludere l'inammissibilità, se la parte abbia confidato ragionevolmente in precedenti decisioni rese in casi identici e abbia poi riattivato la notificazione entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell'errore.
- In materia di notificazione del ricorso, la parte che abbia omesso la tempestiva notifica ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, valutato anche alla luce del principio di economia processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →