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Sentenza

Sentenza n. 4251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro la nota comunale relativa alla natura privata dell’area e al mantenimento dei dissuasori, dichiarando inoltre inammissibile la contestazione del mancato ripristino degli stalli di sosta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado e la nota comunale che aveva ritenuto privata la particella antistante l’immobile della controinteressata, ammettendo l’installazione di dissuasori in pietra e confermando il mancato ripristino degli stalli di sosta. Con il primo motivo hanno dedotto error in iudicando, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento, violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 782, 822 e seguenti, 1158 e 1350 c.c., degli artt. 1, 2, 3 e 21-septies l. n. 241/1990, dell’art. 42 d.lgs. n. 267/2000 e incompetenza, sostenendo che l’area fosse divenuta di proprietà comunale o fosse almeno gravata da uso pubblico in ragione della prescrizione contenuta nella licenza edilizia del 1974, dell’atto d’obbligo, dell’arretramento del muro, dell’asfaltatura e della destinazione pluridecennale a parcheggio pubblico a pagamento. Hanno prospettato anche la nullità della nota per asserita disposizione di un bene pubblico in favore di un privato senza la forma e la competenza necessarie. Con il secondo motivo hanno dedotto l’illegittimità dei dissuasori, sia perché installati da soggetto ritenuto non proprietario dell’area, sia perché, essendo presenti da oltre sei anni, avrebbero costituito una recinzione stabile realizzata senza titolo edilizio idoneo. Con il terzo motivo hanno contestato la dichiarazione di inammissibilità della censura sul mancato ripristino degli stalli, sostenendo di non avere impugnato l’atto di archiviazione del procedimento relativo agli stalli né l’atto favorevole concernente il passo carrabile. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo eccezioni di improcedibilità e inammissibilità e deducendo l’infondatezza delle censure.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la prescrizione collegata alla licenza edilizia del 1974 e l’atto d’obbligo miravano soltanto a non compromettere la futura destinazione dell’area all’allargamento della sede stradale, senza produrre alcun trasferimento della proprietà al Comune né costituire un asservimento pubblicistico. Gli atti non contenevano un effetto traslativo e l’atto d’obbligo non era stato trascritto a favore dell’ente; le visure catastali e ipotecarie avevano confermato la persistente titolarità privata dell’area. Neppure l’uso pluridecennale come parcheggio aveva determinato l’acquisizione di una servitù di uso pubblico, anche perché il provvedimento del 13 maggio 2022 aveva archiviato la richiesta di ripristino degli stalli in ragione dell’adozione del nuovo Piano di sosta tariffato, non impugnato. Il secondo motivo è stato respinto perché i dissuasori, preceduti da regolare comunicazione non inibita dallo Sportello Unico per l’Edilizia, costituiscono elementi amovibili assimilabili ad arredo stradale e non determinano una trasformazione irreversibile dei luoghi. Il Comune aveva invece correttamente inibito la realizzazione di una nuova recinzione stabile e traslata, incompatibile con la previsione urbanistica di ampliamento stradale. Il terzo motivo è stato respinto: il provvedimento del 13 maggio 2022, recante il rigetto della richiesta di riapposizione degli stalli, non era stato impugnato e si era consolidato. La successiva nota del 24 giugno 2022 aveva natura meramente confermativa ed esplicativa, poiché si limitava a richiamare la decisione precedente senza nuova istruttoria, nuova ponderazione o nuova motivazione; la sua impugnazione non poteva quindi eludere il termine decadenziale. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata riproduzione nel dispositivo della sentenza di primo grado della statuizione di inammissibilità, ricavabile dalla motivazione quale parte integrante della pronuncia. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Invocato dagli appellanti in relazione ai dedotti vizi di imparzialità e buon andamento; il giudice ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.

  • artt. 782 e 1350 c.c.

    Richiamati dagli appellanti per sostenere la necessità di una forma solenne per il trasferimento dell’area; il giudice ha escluso che gli atti esaminati contenessero un trasferimento di proprietà.

  • artt. 822 e 823 c.c.

    Invocati dagli appellanti sul regime dei beni pubblici; la prospettazione è stata ritenuta infondata perché l’area è rimasta privata.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all’asserita acquisizione per usucapione dell’uso pubblico; il giudice ha escluso che la destinazione temporanea a stalli di sosta dimostrasse l’esistenza di una servitù di uso pubblico.

  • art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000

    Invocato dagli appellanti per dedurre l’incompetenza degli organi comunali; la censura è rimasta assorbita dall’accertata natura privata dell’area e dall’infondatezza della prospettazione traslativa.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Invocato per sostenere la nullità della nota comunale; il giudice ha escluso l’esistenza di un atto traslativo o dispositivo di un bene pubblico e, quindi, dei presupposti prospettati per la nullità.

  • d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato in materia di qualificazione edilizia delle opere; il giudice ha ritenuto che i dissuasori amovibili non determinassero una trasformazione irreversibile del territorio e fossero compatibili con la disciplina urbanistico-edilizia.

  • art. 45 N.T.A. del P.U.C.

    La disposizione è stata utilizzata per ritenere non consentita la realizzazione di una nuova recinzione stabile e traslata, incompatibile con la destinazione dell’area all’allargamento stradale.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello delle eccezioni non esaminate o assorbite dal giudice di primo grado.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal Comune con riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita violazione del principio di specificità dei motivi; il giudice ha prescinduto dall’esame dell’eccezione applicando il criterio della ragione più liquida.

  • artt. 35 e 88 c.p.a.

    Richiamati dagli appellanti in relazione alla statuizione di inammissibilità; il giudice ha confermato l’inammissibilità della contestazione rivolta contro la successiva nota meramente confermativa.

Massime di principio

  • Una prescrizione edilizia che imponga l’arretramento di un muro per non compromettere una futura previsione di ampliamento stradale ha natura conformativa e non determina, in assenza di un espresso titolo traslativo e dei requisiti formali prescritti, il trasferimento della proprietà dell’area al Comune né la costituzione di una servitù pubblica.
  • L’utilizzazione per un periodo pluriennale di un’area privata come sede di stalli di sosta pubblica non dimostra di per sé l’acquisizione della proprietà pubblica o di una servitù di uso pubblico, soprattutto quando un successivo provvedimento amministrativo, non impugnato, escluda il ripristino degli stalli in ragione dell’adozione di un nuovo piano della sosta.
  • La nota successiva è meramente confermativa e non riapre il termine per impugnare il provvedimento precedente quando si limiti a ribadirne o sintetizzarne il contenuto senza una nuova istruttoria, una nuova ponderazione degli interessi o una nuova motivazione.
  • La natura amovibile di dissuasori o piloni destinati alla delimitazione di un’area può escludere la qualificazione dell’intervento come trasformazione irreversibile del territorio, rendendolo compatibile con una previsione urbanistica futura, diversamente dalla realizzazione di una recinzione stabile e traslata.
  • La portata precettiva della pronuncia giudiziale deve essere ricostruita considerando anche la motivazione, che può integrare e interpretare il dispositivo; la mancata riproduzione nel dispositivo di una statuizione esplicitata nella motivazione non ne determina, di per sé, l’inesistenza.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiVincoli urbanisticiAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaNullità del provvedimentoDecadenza e tardività

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