Sentenza n. 4357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità del rigetto definitivo della domanda di adesione a una procedura transattiva per malattia contratta a causa di trasfusioni di sangue infetto
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2146 del 5 marzo 2024, deducendo il motivo di cui all'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a. Ha sostenuto che la sentenza revocanda fosse contraria a due precedenti aventi autorità di cosa giudicata, relativi a fattispecie ritenute praticamente identiche e decise in senso opposto. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione, pur conoscendo tali precedenti definitivi, avrebbe adottato comportamenti difformi, in violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e del vincolo conformativo derivante dagli artt. 3 e 97 Cost. Nella memoria di replica sono stati inoltre dedotti ulteriori pretesi vizi revocatori, consistenti in omessa pronuncia e in un errore relativo alla mancata riproposizione di censure in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la revocazione per contrasto di giudicati presuppone cumulativamente: l'esistenza di una precedente decisione passata in giudicato avente efficacia sostanziale tra le stesse parti e relativa alla stessa situazione giuridica, nonché la mancata pronuncia della sentenza revocanda sulla relativa eccezione. Il contrasto deve riguardare giudicati sostanziali incompatibili, non semplici orientamenti giurisprudenziali o decisioni rese in controversie tra soggetti diversi. Nel caso concreto, le pronunce richiamate dal ricorrente riguardavano altre parti ed erano estranee all'oggetto del giudizio; pertanto non potevano costituire giudicato esterno né determinare un conflitto tra giudicati. Il Collegio ha inoltre rilevato che la doglianza riguardava, in sostanza, il comportamento amministrativo e la pretesa violazione dei principi di parità e buon andamento, non un effettivo contrasto tra giudicati. Gli ulteriori vizi revocatori sono stati dichiarati inammissibili perché dedotti soltanto nella memoria di replica e non nel ricorso introduttivo. Le spese del grado sono state compensate per la delicatezza degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Consente l'impugnazione per revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione
La revocazione per contrasto di giudicati richiede una precedente sentenza passata in giudicato, avente efficacia sostanziale tra le stesse parti e concernente la medesima situazione giuridica, oltre alla mancata pronuncia della sentenza revocanda sulla relativa eccezione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale rilevante ai fini della revocazione deve attribuire o negare il bene della vita controverso e vincolare le stesse parti.
art. 3 Cost.
Il richiamo al principio di uguaglianza non consente di trasformare decisioni rese tra soggetti diversi in un giudicato esterno vincolante nel giudizio di revocazione.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità può fondare censure sull'azione amministrativa, ma non integra di per sé il motivo revocatorio del contrasto tra giudicati.
Massime di principio
- La revocazione per contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 106 c.p.a., richiede cumulativamente l'esistenza di una precedente sentenza passata in giudicato sostanziale tra le stesse parti e la mancata pronuncia della sentenza revocanda sulla relativa eccezione.
- Il contrasto rilevante ai fini della revocazione deve riguardare statuizioni incompatibili aventi ad oggetto la medesima situazione giuridica sostanziale e il medesimo bene della vita; non è sufficiente la difformità rispetto a decisioni che abbiano risolto soltanto questioni giuridiche strumentali.
- Pronunce rese in controversie tra soggetti diversi, anche se relative a fattispecie analoghe o ritenute sovrapponibili, costituiscono precedenti giurisprudenziali eventualmente rilevanti per l'interpretazione del diritto, ma non possono integrare un giudicato esterno idoneo a fondare la revocazione per contrasto di giudicati.
- Quando l'esistenza o la portata del precedente giudicato sia stata oggetto di dibattito nel processo e il giudice abbia ritenuto che esso non pregiudicasse la controversia, l'eventuale errore è un errore di giudizio e non può essere fatto valere mediante revocazione per contrasto di giudicati.
- Nel giudizio di revocazione non possono essere introdotti per la prima volta nella memoria di replica ulteriori vizi revocatori non dedotti nel ricorso introduttivo.
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