Ordinanza n. 940/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento di non idoneità attitudinale, emanato dalla commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale in data 18 dicembre 2025 e notificato a mani proprie alla ricorrente in pari data, nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di polizia, indetto in data 28 marzo 2025; di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale adottato dalla commissione concorsuale, con conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di commissari della carriera dei funzionari di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla commissione il 18 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il motivo centrale consiste nel contrasto tra il giudizio finale negativo della commissione e le precedenti valutazioni positive espresse dal funzionario psicologo il 16 dicembre 2025 e dal perito selettore il 17 dicembre 2025. Questi ultimi avevano ravvisato nella candidata, tra l'altro, adeguata autostima, determinazione, affidabilità, autocontrollo, buon senso pratico, capacità critica, socievolezza, attitudine a fungere da referente per i colleghi, apertura, collaborazione, motivazione e consapevolezza delle responsabilità del ruolo. La commissione, invece, aveva rilevato scarsa autostima, tensione emotiva non adeguatamente contenuta, scarsa disinvoltura, limitata autorevolezza e una motivazione idealizzata e non sorretta da sufficiente consapevolezza del ruolo. La ricorrente ha quindi contestato la contraddittorietà e l'insufficienza motivazionale del giudizio finale, in quanto non adeguatamente spiegato il dissenso rispetto agli atti istruttori precedenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti prima facie possibili discrasie tra le valutazioni positive del funzionario psicologo e del perito selettore e il successivo giudizio negativo della commissione. Il Collegio ha rilevato che le valutazioni della commissione non risultavano supportate dalla motivazione rafforzata necessaria quando il provvedimento finale si discosta dagli atti istruttori precedenti. Ha quindi disposto l'ammissione della ricorrente alla ripetizione del colloquio attitudinale collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza. La nuova commissione dovrà motivare più diffusamente le ragioni di un eventuale dissenso dalle osservazioni formulate dallo psicologo e dal perito selettore. In caso di esito positivo, la ricorrente dovrà essere ammessa alle ulteriori fasi concorsuali. L'amministrazione o la parte più diligente dovrà fornire aggiornamenti sugli sviluppi della procedura. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha disposto una misura interinale di ammissione alla ripetizione del colloquio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudizio finale di una commissione concorsuale si discosta dalle valutazioni positive espresse da precedenti organi o esperti istruttori, l'amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata, specifica e idonea a spiegare le ragioni del dissenso.
- La presenza di discrasie non adeguatamente giustificate tra gli atti istruttori e il provvedimento finale di non idoneità attitudinale può integrare, in sede cautelare, un fumus sufficiente a disporre la ripetizione del colloquio davanti a una commissione in diversa composizione.
- La rinnovazione del colloquio attitudinale disposta in via cautelare deve essere accompagnata dall'obbligo della nuova commissione di motivare diffusamente l'eventuale disaccordo con le precedenti valutazioni istruttorie; in caso di esito positivo, il candidato deve essere ammesso alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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